Camera di Consiglio

L’OBBLIGO DI FEDELTA’ E IL RUOLO DELL’AMANTE – Con il matrimonio, come noto, derivano per i coniugi diritti ed obblighi, sanciti espressamente dal Codice Civile, ossia il dovere di fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia, di coabitazione e di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e di lavoro (professionale o casalingo).

Pertanto, la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio riguarda ovviamente e principalmente i coniugi stessi che, a seguito dello sposalizio, hanno reciprocamente assunto a proprio carico i doveri delineati nel secondo e terzo comma dell’art. 143 c.p.c., il quale appunto elenca accanto a quello sopra richiamato.

Va evidenziato come la natura giuridica del dovere di fedeltà, derivante, per l’appunto, dal matrimonio, implica che la sua violazione non può essere sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia (quale, tra tutti,  l’addebito della separazione); questo, infatti, può dar luogo, in determinati casi, anche al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore del coniuge tradito, previsti dall’art. 2059 c.c., anche senza la pronuncia di addebito in sede di separazione.

Come sancito dalla Cassazione, infatti, “La pronuncia di addebito, sanzione tipica del diritto di famiglia, non preclude la valutazione, riservata al giudice di merito, che la violazione del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio possa dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c.” (cfr.: Cass., sent. n. 26383/2020).

E’ bene evidenziare che la prova  del danno ingiusto, conseguenza della condotta illecita perpetrata dal coniuge infedele, deve essere fondata in concreto sul fatto che la condizione di afflizione indotta violi diritti costituzionalmente protetti, ossia  “afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale” (cfr.: Cass. ,sent. n. 6598/2019).

Da ciò ne deriva, dunque, che la violazione di un obbligo scaturente dal matrimonio, compreso quello della fedeltà coniugale, non determina automaticamente conseguenze diverse dai rimedi previsti dall’ordinamento del diritto di famiglia, poiché non è possibile promuovere efficacemente una richiesta di danno per il semplice fatto che sia stato provato l’adulterio.

Tuttavia, il Giudice dovrà valutare caso per caso, quando tale violazione possa risultare risarcibile. E questa lo sarà quando sarà provato che il dolore derivatone per il coniuge tradito, abbia superato la soglia della tollerabilità, traducendosi nella violazione di un diritto fondamentale della persona e protetto dalla Costituzione (si pensi al diritto alla salute, in primis).

Di ovvietà, l’eventuale “amante” non è soggetto, come i coniugi, al dovere di fedeltà (e non può essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere). Tuttavia, qualora abbia posto in essere una condotta lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti dell’altro coniuge, qualora ciò fosse provato, il suo comportamento potrebbe integrare gli estremi del danno ingiusto previsto dell’art. 2043 c.c.

In caso contrario, come in una fattispecie oggetto di una recentissima pronunzia del Tribunale di Padova, il comportamento dell’amante che si sia limitato ad esercitare il diritto, costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità, che si concretizza anche nella libertà di scelta del partner amoroso, andrà esente da censure.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

Condividi
precedente

Il problema del Quirinale

successivo

Sesso debole?

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *