Camera di Consiglio

SULL’UTILIZZABILITA’ DELLE REGISTRAZIONI – Come noto, la registrazioni tra presenti anche senza il consenso di una delle parti sono lecite ed utilizzabili: infatti, la registrazione fonografica o video di un colloquio, anche telefonico, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe o comunque sia ammesso ad assistervi, è legittima secondo il codice di procedura penale, anche se eseguita senza informare l’interlocutore della registrazione in corso. Il principio è chiaro: chi si rivolge ad un interlocutore si deve assumere le responsabilità di quel che dice.

Tali registrazioni sono lecite ma ,tuttavia, è previsto che non lo siano qualora queste non avvengano nella privata dimora dell’ignaro soggetto registrato o in altro luogo privato di pertinenza dello stesso: se così fosse, il soggetto che registra integrerebbe il reato di illecita interferenza nella vita altrui, ai sensi e èer hli effetti di cui all’art.615 bis c.p..

Appare, dunque, necessario, esplicitate cosa intenda il Legislatore, anche alla luce delle pronunce della Corte Nomofilattica, per “privata dimora”. La nozione de qua, alla luce delle SS.UU., pronunciatesi con sentenza n. 31345 del 2017, in relazione all’interpretazione dell’art. 624 bis c.p., è stato superato l’orientamento fino ad allora prevalente, secondo il quale il concetto di “privata dimora” doveva essere inteso nel senso più ampio possibile, fino a farvi rientrare ogni luogo nel quale possa essere compiuto un atto della vita privata (lavorativo, culturale etc.). Di ovvietà, tale nozione non rileva solo nell’applicazione dell’art. 624 bis c.p., ma anche in altre norme sia sostanziali, tra le quali gli artt. 614 e 615 bis c.p, riguardanti la violazione del domicilio.

Orbene, secondo l’orientamento maggioritario, tale nozione è certamente più ampia di quella di abitazione, tale da potervi ricomprendere – secondo un’interpretazione estensiva – tutti i luoghi, non pubblici, nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.

Tuttavia, a parere delle Sezioni Unite hanno abbracciato deve ritenersi applicabile un’interpretazione più restrittiva. In virtù delle considerazioni appena effettuate, le Sezioni Unite hanno ritenuto di poter delineare la nozione di privata dimora solamente in presenza di taluni “indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare”.

Alla luce di tutto quanto esposto, anche il luogo nove si svolge l’attività lavorativa può avere le caratteristiche proprie dell’attività privata, ma il problema consiste nel fatto che, tale circostanza, di per sé, non esaurisce il novero dei predetti elementi idonei a verificarlo.

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