Camera di Consiglio

L’AFFIDAMENTO SUPER ESCLUSIVO E LA DECADENZA DALLA RESPOSABILITA’ GENITORIALE – La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29999 del 31 dicembre 2020, ha affrontato il delicato tema dell’affido super esclusivo dei figli ad un solo genitore.

E’ utile sottolineare, in questa sede, come l’istituto dell’affidamento esclusivo rafforzato, enucleato dalla Giurisprudenza partendo dal dettato normativo dell’art. 337 quater, terzo comma, c.c., vada a tutelare proprio il principio del “best interest of the child”, sancito, in primis, dall’art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione dei diritti del fanciullo, introducendo questa terza figura di affidamento accanto ai regimi di affidamento condiviso (ad entrambi i genitori)  ed esclusivo (il quale non comporta che il genitore non affidatario sia totalmente estromesso dall’esercizio della responsabilità genitoriale: il genitore non affidatario, invero, ne rimane titolare, e può continuare ad esercitare la propria responsabilità  per quanto riguarda le decisioni più importanti per la vita dei figli).

Secondo la Suprema Corte “[…]il Giudice, quando un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall’art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per il figlio, il giudice può adottare i provvedimenti convenienti […]”

Tali previsioni sono peraltro meramente esemplificative ed il Giudice può adottare “[…]la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione […] all’istituto dell’affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell’affidamento esclusivo rafforzato”.

Inoltre, continua a Suprema Corte: “Una volta accertato in giudizio il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da rabbia, sfiducia e paura ricondotte dagli stessi prevalentemente al comportamento di uno solo dei genitori, è legittima la scelta del giudice di fare ricorso al cosiddetto affidamento super esclusivo, pur senza pronunciare la decadenza genitoriale dell’altro genitore” (cfr.: Cass., sent. cit.).

Nell’affido esclusivo rafforzato, adottato nell’esclusivo interesse del minore, tutte le scelte della vita del figlio, anche quelle di maggior importanza, sono adottate dal genitore affidatario, senza la necessaria consultazione dell’altro. Tale richiesta può essere rivolta al Giudice qualora l’altro genitore abbia mantenuto una condotta tale da compromettere l’equilibrio e la crescita dei bambini, ossia quando tali comportamenti siano in conflitto con le esigenze di custodia, educazione, istruzione e sviluppo psicofisico dei figli.

Vieppiù che, qualora vi siano delle motivazioni particolarmente gravi, è possibile che venga disposta anche la decadenza della responsabilità genitoriale al genitore non affidatario. Questa decisione, ben diversa dall’affidamento esclusivo, avviene solamente nei casi più gravi, laddove vi siano circostanze che compromettono l’incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore. Appare evidente, ad esempio, che l’introduzione della figura di un genitore assente, o dedito al crimine o alla violenza nella vita del minore appare soltanto nociva nei confronti dello stesso.

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