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EREDITÀ E TUTELA DEI  MINORI – Prima di acquisire la qualità di erede è necessaria l’accettazione dell’eredità, divenendo così l’accettante titolare dei beni e dei diritti che appartenevano al defunto.

L’accettazione dell’eredità può essere “pura e semplice”, senza riserva alcuna, oppure “con beneficio di inventario”. Con la prima il patrimonio del compianto si confonde con quello dell’erede e, pertanto, quest’ultimo, risponderà anche di eventuali debiti del de cuius personalmente e con le proprie sostanze, qualora i beni comprensivi dell’asse ereditario non siano sufficienti a coprirli.

Tramite l’accettazione con beneficio d’inventario, invece, è possibile evitare tale eventualità, poiché il patrimonio del defunto sarà distinto da quello dell’erede, di talché quest’ultimo risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato.

Si tratta, dunque, di una tutela a favore dell’erede. Tale tutela viene estesa anche ai minori: invero, può capitare che il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, ad esempio, accetti puramente e semplicemente l’eredità. L’Ordinamento Italiano prevede una maggior tutela del minore o dell’incapace in tali casi.

Invero, secondo anche quanto statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 15267/2019, qualora il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore, chiamato all’eredità, o comunque il legale rappresentante, faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 c.c. (che prevede che per i minori l’eredità deve essere accettata dai genitori congiuntamente o da quello che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale, necessitando dell’autorizzazione del Giudice tutelare) ne deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede.

Tuttavia, se il legale rappresentante o i genitori non compiano l’inventario, necessario per poter fruire della limitazione della responsabilità, come sopra argomentato, si pone, per i minori e altri incapaci, una particolare ulteriore tutela: l’inapplicabilità della decadenza dal beneficio di inventario così come prevista in generale per i soggetti capaci, prevedendo la norma speciale dell’art. 489 c.c., secondo la quale “i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione”.

Pertanto, come già sostenuto da Giurisprudenza costante, ne discende che l’eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell’inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede.

Orbene, secondo la Cassazione, “Mancando l’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità e, nel termine di prescrizione di cui all’art. 480 c.c., il suo rappresentante legale potrà accettare la eredità con il beneficio d’inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità”.

E nel caso in cui il genitore esercente la responsabilità o il legale rappresentante del minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 c.c., senza compiere l’inventario, quest’ultimo potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. L’Ordinamento, dunque, tutela i minori sinché non divengono maggiorenni e, dunque, capaci di agire.

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