Camera di Consiglio
ILLEGITTIMA SOSPENSIONE DALL’OBBLIGO VACCINALE – Il Tribunale di Milano, con sentenza a seguito del procedimento n 7830/20321 R.G, dichiarava illegittimo il provvedimento con cui un’infermiera veniva sospesa per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale.
Si significa, sin da subito, che tale provvedimento era venuto dopo ad uno precedente (id est tramite un provvedimento per il quale la dipendente medesima veniva messa in aspettativa retribuita ai sensi della Legge 104/1992, ossia la Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili). Non è possibile, invero, sospendere il dipendente, già stato sospeso per altri motivi. È bene evidenziare che la normativa imponente l’obbligo vaccinale ai sanitari presupponga il concreto svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei destinatari.
Nel caso di specie, l’infermiera ricorreva al Tribunale di Milano con istanza urgente ai fini che venisse dichiarata l’illegittimità della sospensione messa in atto da datore di lavoro nei suoi confronti, affinché il datore di lavoro medesimo venisse condannato alla reintegra della posizione previdenziale sospesa della medesima. Invero, la stessa, aveva ottenuto dall’Inps in data 06.09.2021 la collocazione in aspettativa retribuita biennale in base alla predetta Legislazione. In seguito era stata sospesa dal diritto di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali poiché non vaccinata. Alla luce del fatto che il datore di lavoro precisava, altresì, che in relazione a detto periodo non le sarebbe spettata la retribuzione o altro compenso, l’infermiera ricorrente riteneva, giustamente, che detto provvedimento di sospensione violasse l’art. 4 del DL n. 44/2021 (id est Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici).
Per il Tribunale di Milano tale ricorso era da ritenersi fondato e, quindi, parzialmente accolto. Invero, ai sensi degli artt. 4 e 6 del Dl n. 44/2021 emerge infatti che “la sospensione presuppone, al momento della sua adozione, lo svolgimento in concreto delle prestazioni professionali da parte del soggetto che astrattamente rientra tra i soggetti destinatari dell’obbligo di vaccinazione”.
In questo caso, dunque, la ricorrente era già stata collocata in aspettativa retribuita per due anni ai sensi della legge 104/1992., ut supra argomentato e ciò emergeva dalle buste paga. Di ovvietà, dunque, l’aspettativa era stata chiesta e ottenuta prima del provvedimento di sospensione, che si sovrapponeva all’altro. Essendo già stata la ricorrente collocata in aspettativa retribuita ante il periodo di sospensione causa mancato vaccino, di ovvietà, come già argomentato, il primo provvedimento di sovrapponeva col secondo. Alla luce di tutto quanto esposto, dunque, il provvedimento di sospensione sopravvenuto per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale veniva, pertanto quindi dichiarato illegittimo, per quanto sopra argomentato.
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