Camera di Consiglio
L’IMPORTANZA DELL’AFFIDO PARITARIO – Ogni genitore, normalmente, a seguito di separazione ha il bisogno di essere presente nella vita dei figli; la tutela del miglior interesse del minore nasce anche da una proficua collaborazione con l’altro genitore nella gestione degli impegni del minore stesso e nel rispetto di quelli dell’altro, al fine di recuperare un clima quanto più possibile sereno e duraturo dopo un distacco che per il figlio può rilevarsi traumatico.
Orbene, formalmente, il collocamento paritetico si può definire come affidamento condiviso con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori. Se possibile, dunque, i genitori potranno organizzarsi per consentire al figlio di passare lo stesso tempo con il padre e con la madre, compatibilmente con gli impegni di ciascuno.
Si ricorda, infatti, che l’affido condiviso è inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell’interesse morale e materiale della prole e, per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari, se possibile, dovrebbero mirare alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse). Tutto ciò comporta l’attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all’attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore; sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative.
Oramai, l’affido paritario è stato evidenziato dalla Suprema Corte già dall’anno 2020, con la sentenza n. 19323/2020, secondo la quale: “ la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo”.
Tale principio può dirsi oramai consolidato, alla luce della recentissima ordinanza n. 1993/2022, con la quale la Cassazione di nuovo ribadisce e conferma che il regime dell’affido condiviso “deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio”.
Dunque, l’ormai consolidato regime legale dell’affido condiviso, orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, dovrebbe tendenzialmente comportare una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio; nell’interesse di quest’ultimo il Giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena
Il principio è chiarissimo e stabilisce una regola, alla quale sono previste eccezioni che debbono essere adeguatamente motivate con eventuali “gravi ragioni ostative” fondate e dimostrate: così, infatti, è possibile davvero mettere in atto il principio della bigenitorialità introdotto con la L. n. 54/2006.
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