Camera di Consiglio
LA COLPEVOLEZZA DELL’UTENTE DELLA STRADA SE QUESTA È DISSESTATA – Con una recentissima sentenza, la Cassazione si è trovata a dover decidere sulla colpevolezza o meno dell’automobilista riguardo ad un sinistro avvenuto nel salernitano, ove la strada si trovava dissestata (nel caso di specie, vi era una buca).
L’automobilista citava in giudizio la Provincia di Salerno, al fine di vedersi restituiti i danni riportati alla propria persona ed al proprio mezzo. Questi vinceva la causa in sede di primo grado, poiché il Giudice aveva ritenuto l’ente locale responsabile per i danni riportati dal veicolo a seguito del sinistro che sarebbe stato cagionato dalla buca medesima. Tuttavia, in sede di Appello, la sentenza veniva ribaltata: i Giudici, infatti, prendevano atto del fatto che si sinistrosi sarebbe “verificato lungo un tratto stradale in cui la disconnessione del manto era molto vasta e ben visibile; la buca non era profonda e, peraltro, era chiaramente avvistabile al centro della carreggiata; l’andatura tenuta dall’automobilista era sostenuta, oltre i limiti di velocità e non consona rispetto allo stato del luogo, cioè una zona collinare e curvilinea”.
La questione fondamentale, dunque, era determinare se la velocità mantenuta dall’automobilista all’altezza di quel tratto di strada fosse regolare ed a norma di legge; a seguito di ulteriori accertamenti, veniva comprovato che la vettura, dopo aver impattato nella buca, si era capovolta, terminando sull’asfalto la sua corsa. Secondo i Magistrati, dunque, la velocità sarebbe stata eccessiva: a riprova di ciò, venivano segnalate le foto con gravi danni alla vettura medesima, che non sarebbero stati presenti se la velocità non fosse stata eccessiva a quella stabilita per quel tratto di strada.
Anche per la Suprema Corte era palese che “la condotta del conducente del veicolo” aveva interrotto “il nesso causale tra la res in custodia e il danno”, sulla base degli accertamenti evidenziati in sede di appello. A nulla sono valse le difese dell’automobilista, secondo il quale in sede di Appello non si sarebbe tenuto presente quanto riportato dal rapporto della Polizia stradale, dal quale risultava che il manto stradale era usurato, liscio e non drenante e che sarebbero stati sopravvalutati elementi, a suo dire, di scarso rilievo. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato che dalle prove e dai rilievi della Polizia Stradale era chiaramente emerso che l’incidente era da ascrivere a responsabilità esclusiva del conducente il quale aveva tenuto una velocità elevatissima, incompatibile con l’ora notturna e con la pioggia che insisteva sul manto stradale. L’auto, dopo l’impatto con la buca aveva preso “letteralmente il volo […] atterrando a distanza di dodici metri”.
La condotta dell’automobilista, dunque, era idonea ad interrompere il nesso causale tra la l’esistenza della buca e l’evento di danno, che vi sarebbe stato nel caso in cui quest’ultimo avesse mantenuto una velocità prevista dalla legge.
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