Camera di Consiglio

DANNI DA COSE IN CUSTODIA E RESPONSABILITA’ DELL’ENTE COMUNALE – A quali conseguenze può andare incontro un cittadino che affronta una scalinata dissestata e finisce rovinosamente a terra? Il principio che governa le condotte delle persone deve sempre essere improntato a prudenza ed attenzione.

In un piccolo paese, infatti, una donna cadeva rovinosamente a terra dopo aver affrontato una scala evidentemente dissestata e proponeva, conseguentemente, azione di risarcimento contro il Comune, per i danni subiti dopo la caduta.

La richiesta della Signora veniva rigettata in primo grado, poiché, secondo il Primo Giudice, non sarebbe stato sussistente il nesso causale tra la caduta e la presenza di “una situazione di pericolo sprigionata dalla cosa in custodia”, confermata in Secondo Grado, poiché la condotta imprudente della donna avrebbe, in fatto ed in diritto, sollevato il Comune da colpa.

Si giungeva, dunque, di fronte alla Corte di Cassazione, secondo la quale, per giurisprudenza costante, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso: il nesso causale, dunque, richiederebbe una valutazione che fosse in grado di tener conto “del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.”.

Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno può essere prevista utilizzando la normale diligenza ed attenzione, utilizzando le normali cautele in rapporto alle circostanze dei luoghi, tanto il mancato utilizzo di dette cautele può interrompere il nesso causale tra condotta e danno, sollevando da colpe il “custode” (nel caso di specie, il Comune).

Decisiva è stata la valutazione della scalinata – che collega una strada cittadina a una strada statale – dalla quale emergeva chiaramente la sua precaria manutenzione, che, allo steso tempo, avrebbe dovuto costringere l’utilizzatore ad usare la maggior cautela possibile.

Di fronte alla condotta della donna, che doveva essere improntata alla maggior prudenza possibile, ed al suo atteggiamento del tutto imprudente, essendo ben visibili le caratteristiche della scalinata, i Giudici non hanno ritenuto il danno ricevuto risarcibile: Ella avrebbe dovuto, potendo ben conoscere il dissesto della scalinata “usare maggiore attenzione nel percorrere quel tratto del percorso” o, persino, “evitarlo del tutto”.

Appare evidente che il dovere di essere prudenti, consci dei pericoli ed adottare una condotta il minor lesiva possibile per sé stessi è ciò che l’ordinamento chiede ai cittadini.

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