Camera di Consiglio
DIRITTO DEL FIGLIO DI VEDERSI RICONOSCIUTI I DANNI MORALI PER L’ABBANDONO DA PARTE DEL GENITORE – Con una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione ha preso una decisione circa una la richiesta di un figlio di versi riconoscere i danni patrimoniali e non patrimoniali da parete del padre, che lo aveva abbandonato sin dalla nascita. Accanto al figlio, anche la madre chiedeva la restituzione delle somme dallo stesso padre dovute e mai corrisposte per il figlio dalla nascita fino al compimento dei 18 anni di età, alla luce della effettiva violazione degli obblighi di mantenimento ed assistenza del figlio.
Sia in sede di primo grado che in sede di appello, entrambe le richieste risarcitorie venivano accettate. In particolare, veniva riconosciuto che “l’assenza della figura paterna” aveva senza dubbio comportato un grave pregiudizio per il figlio, privato sin da bambino del sostegno morale e delle cure materiali necessarie ad una serena crescita, poiché ognuno dei genitori è per legge tenuto al mantenimento, all’educazione, all’istruzione ed all’assistenza morale del figlio medesimo.
Veniva, poi, precisato che il disinteresse mostrato dal genitore verso il figlio, integrava sia gli estremi di una grave violazione dei doveri di cura ed assistenza morale da parte del genitore stesso, nonché aveva provocato una profonda lesione di tutti i diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione.
Il padre, tuttavia, ricorreva per Cassazione, lamentando il difetto di prova in relazione al danno che la sua assenza avrebbe arrecato al figlio. La Suprema Corte non ha mai messo in dubbio che la carenza di una figura genitoriale, che per sua esclusiva colpa si era sottratta agli obblighi di cura nei confronti del figlio, potesse causare una grave sofferenza.
Argomentava, infatti, che, anche sulla base di consolidati orientamenti, l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita. Nel caso di specie, la paternità era stata riconosciuta con sentenza, avente effetti dichiarativi che avrebbero comportato per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, ivi compreso il diritto al mantenimento.
L’inadempimento degli obblighi di cura, dunque, trova fondamento nello status di genitore: pertanto, l’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Ma l’obbligo non si può ridurre a ciò. Dallo status di genitore, che si acquista dalla nascita del figlio o dalla sentenza che lo sancisce, deriva, altresì, l’obbligo per i genitori di istruire ed educare i figli.
La Cassazione, dunque, faceva proprio il principio sancito dalla Corte d’Appello, secondo la quale l’assenza della figura paterna aveva senza dubbio comportato un grave pregiudizio per il figlio, privandolo non solo delle cure materiali, ma anche del sostegno morale delle cure per una serena crescita.
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