A.C. in auto, sanzioni se in sosta

Negli ultimi tempi con l’arrivo del caldo afoso, sono iniziate a girare in rete notizie afferenti alla possibilità di vedersi contestare una sanzione amministrativa pecuniaria (che, nel linguaggio comune viene impropriamente definita “multa” nel caso in cui l’automobilista sosti con l’aria condizionata accesa), come se fosse un qualcosa di nuovo.

Secondo l’art. 157, comma 7 bis, infatti “è fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso”. La verità è che il comma 7 bis è stato inserito già dal Decreto Legge 03.08.2007, n. 117 convertito, con modificazioni nella Legge 02.10.2007, n. 160, e l’obbiettivo consiste nell’abbassare le emissioni ambientali dei gas di scarico dei veicoli.

Inizialmente le sanzioni previste erano più basse, con importi fra i 41 e i 168 Euro, ma l’articolo è stato novellato nel 2014 così prevedendo che, in caso di violazione, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 223 ad Euro 445.

Il Codice della Strada all’articolo 157 prevede norme e regole relative ad arresto, fermata e sosta dei veicoli, riportando le eventuali sanzioni previste nel caso di trasgressione delle stesse norme. Pertanto, non c’è alcuna nuova normativa, ma per non incorrere in salate sanzioni è bene tener conto delle definizioni che lo stesso articolo fornisce riguardo ad “arresto” “sosta” e “fermata”.

Per “arresto” si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione (come n, ad esempio, quando ci si deve fermare per attendere che un semaforo diventi verde). Per “fermata” si intende la temporanea sospensione della marcia, anche in area ove non è ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia: si tratta, dunque, di una sosta molto breve. Il comportamento sanzionato, dunque, non consiste nel tenere l’aria condizionata accesa in caso di arresto o fermata, ma in caso di “sosta”.

Secondo il Codice della strada, per “sosta” si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità̀ di allontanamento da parte del conducente: il motore, dunque, dovrebbe poi essere spento (si pensi, ad esempio, quando si parcheggia).

Attenzione, dunque, ad una normativa che può portare sanzioni salate, e che, tuttavia, è in vigore dal 2007.

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