Camera di Consiglio

QUALI DIRITTI PER IL PADRE? – È bene ricordare che, in sede di separazione e/o divorzio, spesso e volentieri viene fissato una assegno di mantenimento a favore del coniuge (o genitore economicamente più debole dal punto di vista economico) a carico dell’altro genitore. E per la maggior parte delle volte, l’obbligato è il padre.

Accade spesso che, in seno a tali procedimenti, a seguito dell’individuazione del genitore (o coniuge) che abbia meno risorse rispetto all’altro, costui venga obbligato dal Giudice a corrispondere una somma all’altro genitore (o coniuge), a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente

Secondo il Codice di procedura Civile, il “titolo esecutivo” consiste nel documento scritto che accerta il diritto del creditore, in base al quale è possibile iniziare l’esecuzione forzata. Il diritto che da esso risulta deve essere certo nella sua esistenza, liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile, ossia non sottoposto né a termine né a condizione.

Di ovvietà, nel diritto di famiglia, il tutto è conseguenza di una sentenza del Giudice competente per materia che, nel caso in cui la sentenza stessa non venisse rispettata, rappresenta un “titolo esecutivo”, sulla base della quale è possibile chiedere il pagamento coattivo delle somme in essa contenute a chi non le ha versate, in uno con interessi e spese legali.

Una volta, dunque, ottenuta la sentenza in base alla quale un genitore (o un coniuge) sia obbligato a corrispondere in favore del figlio un tot al mese a titolo di contributo al mantenimento del medesimo, sussiste un vero e proprio obbligo a carico dl destinatario del provvedimento.

Spesso e volentieri, la persona oberata da tale obbligo (nella maggior parte dei casi, il padre), deve corrispondere le spese; può accadere che si ritrovi, in ogni caso, a dover far fronte lo stesso alle spese ordinarie per i figli, le quali consistono, di massima in spese per abbigliamento, cibo e farmaci da banco.

Tuttavia, è bene evidenziare che tali spese sono di per sé contenute nell’assegno di mantenimento ordinario: qualora un genitore non lo riceva o i figli, nei giorni di propria spettanza, non vengano accompagnati col vestiario adeguato, l’obbligato non potrà decidere di diminuire l’assegno in base al fatto che i figli non vengano accompagnati da vestiario, sebbene secondo i propri principi di “buon senso”, appaia la scelta più adeguata.

È principio consolidato in Giurisprudenza, infatti, che il credito derivante dal pagamento dell’assegno di mantenimento, che ha carattere alimentare, non sia compensabile con altri crediti del genitore obbligato anche se della stessa specie e natura. Invero, tutto ciò rappresenta un principio consolidato dal combinato disposto di cui agli artt. 1246 n. 3 c.c. (credito impignorabile, perché di carattere alimentare) e 545 c.p.c., afferente ai crediti impignorabili.

Orbene, in tali casi, il genitore costretto, di fatto, a corrispondere il più del dovuto potrà agire solo in sede monitoria per il recupero del credito e innanzi al Giudice della separazione (qualora il giudizio sia ancora pendente). Da ultimo, potrà agire a chiedendo la modifica e/o la riduzione dell’assegno per ottenere una modulazione dell’assegno, come la sua riduzione, dimostrando i propri redditi.

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