Camera di Consiglio

IL VALORE PROBATORIO DEGLI SCREENSHOT – Con Legge 18 marzo 2008 n. 48 sono state introdotte le norme tecniche da seguire con riferimento al processo idoneo ad identificare, preservare, analizzare e presentare le prove digitali in modo che tali prove possano essere introdotte all’interno di un procedimento legale. Con tale normativa, dunque, sono stati introdotti determinati obblighi da eseguire in modo da acquisire le prove digitali e garantirne la conformità all’originale.

Con una recente sentenza, la Cassazione Penale è tornata ad occuparsi della questione. Il caso trae origine da un ricorso di un condannato, in primo ed in secondo grado, per il delitto di cui all’art. 612 bis codice penale, commi 1 e 2 (ossia atti persecutori a danno di un familiare). Nel caso di specie, di fronte alla Suprema Corte erano stati formulati vari motivi di ricorso, tra i quali spicca il terzo: la doglianza consisteva nel fatto che la Corte d’Appello aveva tenuto conto, ai fini della decisione, degli screenshot dei messaggi comparsi nel cellulare della vittima, estrapolati senza le modalità previste dalla predetta normativa.

La Corte dichiarava tutti i motivi di ricorso inammissibili e privi di pregio giuridico. In particolare, circa gli screenshot, affermava come non vi fosse motivo di discostarsi da un principio oramai affermato, ossia che “l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono, non costituisce accertamento tecnico irripetibile e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici recepiti a quelli originali”.

Da tale principio consegue che, la mancata esecuzione di tali modalità (come nel caso in esame), non comporta in alcun modo l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti, sulla base di idonee contestazioni.

Pertanto, anche nel caso di specie, pur avendo l’imputato formulato delle riserve in merito alle modalità di acquisizione delle prove digitali, non è stata effettuata alcuna contestazione specifica con riferimento al loro contenuto. Peraltro, la vittima aveva riconosciuto la voce dell’imputato nei messaggi vocali che gli sono strati attribuiti e nulla questione era stata sollevata.

Circa gli screenshot, gli sono stati attribuiti poiché si poteva vedere il “profilo” dell’imputato e della sua immagine sui messaggi inoltrati alla vittima. Pertanto, la condanna veniva confermata.

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