Camera di Consiglio
OBBLIGO VACCINALE SANCITO DALLA CORTE COSTITUZIONALE – Con un comunicato del 1 dicembre scorso, dopo una camera di Consiglio molto lunga, l’Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte Costituzionale ha finalmente divulgato la decisione della Corte stessa circa l’obbligo vaccinale introdotto dal legislatore durante la pandemia: in particolare, il personale sanitario che non aveva ottemperato a tale obbligo, sostenendo che il proprio lavoro non implicasse contatti interpersonali, si era ritrovato, di ovvietà, a non potere più recarsi nel luogo di lavoro e, conseguentemente, a non poter godere della propria retribuzione.
Si sono susseguiti innumerevoli ricorsi avanti ai Tribunali di merito: tuttavia, la questione da un punto di vista giuridico era così complessa da non poter essere rimessa all’interpretazione costituzionalmente orientata che solo la Corte Costituzionale può dare con le proprie sentenze, ed in base alla quale sia i Giudici che il Legislatore devono sottostare.
Molto spesso, infatti, il lavoratore deduceva l’illegittimità della sospensione dal lavoro effettuata dal datore in ossequio all’obbligo in essere, chiedendo di essere reintegrato nel proprio posto di lavoro, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni arretrate.
Era stato, dunque, richiesto alla Corte di pronunziarsi circa la legittimità costituzionale degli articoli del Decreto Legge n. 44/2021, art. 4, comma 1, comma 5, comma 6, comma 7 (ossia le normative introdotte in piena pandemia circa l’obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie di vaccinarsi, le sospensioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo, ivi compresa quella di iscriversi agli Ordini), nonché dell’art. 4 bis del Decreto Legge n. 44/2021, comma 1, il quale estendeva l’obbligo vaccinale anche ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, tutte strutture ospitanti soggetti in stato di fragilità.
La legittimità doveva essere vagliata con particolare riferimento agli articoli 3 Costituzione (principio di uguaglianza), articolo 4 (diritto al lavoro), art. 33 (diritto alla salute) e 35 (tutela del lavoro), nonché l’art. 52, comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (rispetto di diritti e libertà dei cittadini).
Secondo quanto comunicato, le decisioni del legislatore adottate durante la pandemia con riferimento al personale sanitario non sono state ritenute irragionevoli, né sproporzionate da parte della Corte Costituzionali, risultando, dunque, del tutto legittime e tutelanti i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Lo stesso è stato deciso circa la sospensione e il mancato percepimento dello stipendio, non potendo i non vaccinati lavorare. E lo stesso giorno, sono nuovamente ripartite le sanzioni pari ad Euro 100,00 per chi non ha adempiuto all’obbligo vaccinale quando era obbligatorio.
Si attendono le motivazioni. Nulla possono, dunque, più affermare i cosiddetti “no-vax”.
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