Camera di Consiglio

OBBLIGO DI RENDERE I DATI DEL CONDUCENTE EFFETTIVO – Accade spesso che, con la notifica di un verbale di accertamento di violazione al Codice Stradale, contenente l’obbligo di pagare una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (la cosiddetta “multa”), sia richiesto di fornire i dati del conducente effettivo, nei casi in cui la violazione medesima preveda anche la sanziona amministrativa accessoria della decurtazione dei punti dalla patente dell’effettivo trasgressore.

Questo perché le sanzioni, infatti, come nel caso dell’eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, vengono notificate al proprietario della vettura riconosciuto tramite la targa che spesso non coincide con l’effettivo trasgressore. Tali fatti accadono spesso: basti pensare a quante volte accada di guidare l’auto intestata ad altri o quante volte si guidi un’auto intestata ad una società.

Ai sensi dell’articolo 126 bis del Codice della Strada sussiste, pertanto, l’obbligo di fornire i dati del trasgressore effettivo entro 60 giorni dalla notifica (che decorrono dal giorno di effettiva consegna della raccomandata, di ritiro della stessa presso l’ufficio postale o, in caso di mancato ritiro, entro 10 giorni dal deposito presso l’Ufficio stesso). In caso di mancato rispetto di tale obbligo, ne deriva una seconda sanzione pecuniaria piuttosto salata.

La Cassazione con una recentissima ordinanza, n. 36730/2022, depositata il 15 dicembre scorso, ha ribadito l’importanza del rispetto di tale termine. Una società, infatti, era stata condannata a seguito di una opposizione, assumendo di aver tempestivamente fornito i dati del conducente che aveva effettivamente violato il Codice stradale. Il Giudice riteneva che la comunicazione dei dati, infatti, non fosse avvenuta tempestivamente, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società, cui la raccomandata era stata notificata per compiuta giacenza.

Il Tribunale evidenziava come fosse irrilevante la data di effettivo ritiro del plico presso l’ufficio postale in tale caso: infatti, il giorno da cui decorre l’esecuzione della comunicazione rileva non dall’effettivo ritiro, tranne nel caso in cui questo avvenga prima che siano decorsi i dieci giorni di giacenza.

La società, dunque, sottoponeva la questione alla Suprema Corte, la quale ribadiva quanto deciso nei precedenti giudizi: per calcolare i termini al fine della comunicazione dei dati della patente del conducente effettivo ai fini della decurtazione dei punti, è necessario partire dal giorno del ricevimento dell’avviso di giacenza presso l’Ufficio Postale oppure dall’effettivo ritiro, soltanto quando il ritiro sia stato effettuato entro i 10 giorni previsti dalla legge per la giacenza.

Attenzione, dunque, al rispetto dei termini: in caso di ritardo, infatti, è come se i dati non venissero forniti e, dunque, seguirà una seconda sanzione a carico del proprietario.

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