Camera di Consiglio

DANNO NON PATRIMONIALE E LIBERTA’ DI RELIGIONE – Le libertà costituzionalmente sancite, tra cui la libertà di religione, non possono essere in alcun modo limitate. Tuttavia, la violazione di tale libertà deve essere accertata all’esito di una compiuta attività istruttoria e valutata sotto l’aspetto sia della sofferenza morale, sia della privazione e/o diminuzione e/o modificazione delle attività dinamico relazionali esplicate dal danneggiato.

La violazione delle libertà costituzionalmente garantite costituisce un danno non patrimoniale che ha natura unitaria e comprensiva di ogni voce di danno: pertanto, per la sua quantificazione, il Giudice deve tenere conto di tutte le conseguenze negative derivanti dall’evento di danno, con il limite di evitare duplicazione di voci, accertando in concreto l’effettivo danno. Ciò significa che l’offesa non deve superare la c.d. “soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale”: non sussiste, dunque, un danno qualora siano lamentati semplici “disagi”, “fastidi” e tutto ciò che non può essere monetizzato in quanto avente carattere “bagatellare”.

Nel caso di specie, una donna di religione ebraica ricorreva per Cassazione, dolendosi del fatto che il Giudice di Appello non aveva considerato la sospensione dell’erogazione della fornitura di gas da parte della società elettrica, durante i giorni del Capodanno Ebraico, quale vulnus della sua libertà religiosa. La stessa deduceva che tale sospensione le avrebbe impedito di celebrare la festività.

Il Capodanno Ebraico, infatti, si celebra con recitazioni di preghiere presso la casa di uno dei fedeli, cui segue la condivisone di un banchetto di dolci. Secondo la religione ebraica, tale banchetto deve essere preparato prima perché deve essere oggetto di benedizioni sacre. Ad avviso della signora, dunque, la sospensione dell’energia elettrica avrebbe avuto come conseguenza l’impossibilità di festeggiare la festività sacra, avendo dovuto organizzare il tutto frettolosamente presso altra abitazione.

La Suprema Corte, alla luce di quanto sopra, ha ritenuto il motivo di gravame infondato. Non si è trattato, dunque, di una violazione della libertà di religione, né si poteva condannare la società elettrica al risarcimento di un danno non corrispondente ad uno “sconvolgimento esistenziale”: il disagio della Signora per non aver potuto festeggiare al meglio la festività sacra configurava un mero “inconveniente”, che aveva dato luogo ad un semplice fastidio non idoneo a rappresentare un pregiudizio risarcibile.

Avendo la donna reperito altra abitazione presso la quale festeggiare la ricorrenza con altri fedeli si è trattato, dunque, di un semplice “sconvolgimento dell’agenda”. La donna, dunque, veniva condannata anche al pagamento delle spese legali.

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