Camera di Consiglio
INNOVAZIONI E OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IN CONDOMINIO – Con una recente sentenza la Corte di Cassazione si è pronunziata in merito ai concetti di “innovazione” ed opere di “straordinaria manutenzione” a seguito dell’impugnazione di una delibera condominiale da parte di uno dei condòmini.
Il primo grado veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere; tale decisione veniva, poi, confermata in appello. Secondo il Giudice, infatti, le opere deliberate in seno all’assemblea (ossia la demolizione e rifacimento delle gronde e la demolizione ed il rifacimento del muro a confine), non costituivano innovazioni, ma opere di straordinaria manutenzione. L’adozione della delibera di conferma, dunque, era stata quindi correttamente adottata con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma II c.c. (ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
La questione giungeva di fronte alla Corte di Cassazione ed il condòmino sollevava vari motivi di censura. In particolare, deduceva l’asserita violazione dell’art.1120 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che non costituisse innovazione il rifacimento delle gronde dell’edificio e del muro di confine. La motivazione veniva ritenuta infondata: secondo la Suprema Corte, infatti, in tema di condominio di edifici costituisce “innovazione” ai sensi dell’articolo 1120 c.c. non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l’entità materiale del bene operandone la trasformazione o che determini la trasformazione della sua destinazione.
Le “modificazioni”, invece, mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune. Pertanto, i lavori deliberati in sede di regolare assemblea (la sostituzione delle gronde condominiali in cemento, demolite e sostituite con gronde in lamiera a sbalzo di identica dimensione ed il rifacimento del muro di confine) non costituivano delle innovazioni.
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