Camera di Consiglio
DISTURBO QUIETE PUBBLICA E DOVERE DI GARANZIA DEL TITOLARE DI UN LOCALE PUBBLICO – Il caso in esame trae origine dalla condanna, sia in primo che in secondo grado, del titolare di una birreria, sita in un Condominio, il quale era stato condannato al pagamento di un’ammenda di Euro 300,00 nonché al risarcimento del danno alle parti civili costituite, per aver violato l’articolo 659 c.p., il quale prevede, al primo comma: “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309″.
Il titolare ricorreva per Cassazione, deducendo vari motivi di censura e, segnatamente vizio di motivazione poiché sarebbe mancato il requisito della “diffusività” e della “indeterminatezza” del numero delle persone disturbate e vizio di motivazione per palese travisamento delle risultanze processuali, avendo il giudice risolto il contrasto tra i contenuti delle deposizioni testimoniali tra i testi della pubblica accusa e quelli della difesa, privilegiando il contenuto della deposizione dei primi in modo illogico e contraddittorio.
In merito al primo motivo, la Suprema Corte deduceva come sussiste l’illecito ove il fatto costitutivo sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore (che costituisce mero illecito amministrativo), indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono. Con riferimento a tale illecito, nel caso di esercizi commerciali aperti al pubblico, la Corte riconosceva in capo al titolare dell’esercizio, una “posizione di garanzia” consistente nell’obbligo di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori eccessivi creati dalla propria clientela.
Circa le doglianze, la Corte riteneva il ricorso inammissibile, anche alla luce del fatto che “la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete”. Pertanto, i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, anche se poi, concretamente, solo taluno denunci il fatto. Inoltre, i Giudici di merito avevano evidenziato che diversi erano stati negli anni i querelanti ed in numero non di certo esiguo, e tutti erano stati ascoltati.
Per i Giudici, dunque, non si trattava di episodi estemporanei, ma di “emissioni rumorose che si sono manifestate con costante periodicità nel corso di tutte le stagioni”. Inoltre, un vicino aveva messo in vendita l’appartamento proprio a causa dei rumori ed il locale aveva anche violato il Regolamento di Polizia Urbana allora vigente. La Corte, pertanto, dichiarava il ricorso inammissibile.
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