Camera di Consiglio
CUMULABILITA’ TRA RICHIESTA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO – Con l’entrata in vigore delle c.d. “Riforma Cartabia”, è stata disciplinata la possibilità di cumulare la domanda di separazione a quella di divorzio (o della cessazione degli effetti civili del matrimonio), così come previsto dal nuovo art. 473-bis.49, comma 1 c.p.c..
Con recentissima sentenza il Tribunale di Milano ha affrontato la questione. Nel caso di specie, i coniugi avevano chiesto ed ottenuto la separazione consensuale, avendo allegato tutta la documentazione, anche fiscale, necessaria e le condizioni venivano accolte per l’avvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nonché per il fatto che quanto richiesto per i figli non era in contrasto con gli interessi della prole, a seguito del dovuto vaglio da parte del Tribunale. Tuttavia, il ricorso introduttivo conteneva, altresì, la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio: il Tribunale di Milano, dichiarava, tuttavia, che tale domanda non fosse procedibile sinchè non fossero passati sei mesi (termine disposto dalla L. sul divorzio, n. 898/1970, articolo 3, n. 3, lett.b) dalla data di comparizione dei coniugi (o, come spesso accade, dal termine della scadenza dello scambio delle note scritte, in caso di sostituzione dell’udienza con tali modalità).
Trascorso il termine di cui sopra, la causa deve essere rimessa a ruolo dal Giudice Relatore affinché quest’ultimo provveda ad acquisire (nel caso di presenza di note scritte), la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, in ossequio alla Legge sul divorzio.
I coniugi potranno, dunque, confermare le condizioni già richieste in sede di separazione, con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La modifica delle predette condizioni, sanciva il Tribunale, sarà ritenuta ammissibile solo in caso di allegazioni di fatti nuovi; diversamente, anche nel caso in cui le parti dovessero raggiungere modifiche congiunte, il tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché difetterebbe il requisito delle indicazioni congiunte riguardanti la prole ed ai rispettivi rapporti economici tra le parti. Il Tribunale, dunque, dichiarava la separazione consensuale dei coniugi, omologava le condizioni di separazione e rimetteva la causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Rimane tutta da verificare, dunque, la speditezza di tale istituto poiché la statuizione della separazione tra i coniugi è sempre necessaria prima della statuizione sul divorzio e la stessa domanda è riproponibile con eventuali modifiche al verificarsi di nuove circostanze o di nuovi accertamenti istruttori, che possono trovare giustificazione nella sentenza di separazione. Diversamente, il Tribunale la rigetterà.
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