Camera di Consiglio
LA CASSAZIONE SULLA RIFORMA CARTABIA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA – A seguito di domanda tra due coniugi, con cui le parti chiedevano congiuntamente al Collegio di pronunciare la separazione consensuale e il divorzio congiunto, il Tribunale di Treviso, sospendeva il Giudizio e rinviava alla corte di Cassazione in via pregiudiziale.
È oramai noto che l’ammissibilità dell’accumulo della domande di separazione e divorzio, secondo quanto dettato dalla Riforma Cartabia, è ammesso unicamente nel caso in cui il giudizio di separazione, che può contenere anche la domanda di divorzio, da trattare dopo del passaggio in giudicato della separazione, sia introdotto in forma contenziosa.
Il Legislatore non ha, invece, regolamentato il caso di proposizione cumulativa delle stesse domande presentate in forma consensuale: per tali motivi, il Tribunale di Treviso chiedeva la risoluzione di una situazione di diritto, rappresentata dall’applicazione in via analogica della disciplina prevista per separazione e divorzio contenzioso alla presentazione di un ricorso per la dichiarazione di separazione consensuale e di divorzi congiunto, alla luce della rilevanza della questione da un punto di vista processuale nonché alla luce di contrasti giudizi di merito sulla questione.
La Suprema Corte, con Ordinanza in data 14 giugno 2023, evidenziando la necessità di risolvere la questione, assegnava la questione sollevata alla Pima Sezione Civile per l’enunciazione del principio di diritto.
I sostenitori dell’ammissibilità del cumulo congiunto, invero, ritengono che non possa essere valorizzato ai fini contrari l’argomento secondo cui il legislatore avrebbe disciplinato i procedimenti in due disposizioni differenti: tale profilo è connesso alle diversità strutturali che rendono il procedimento congiunto più semplice e veloce di quello contenzioso, e tale orientamento è stato accolto in giurisprudenza dal Tribunale di Milano, il quale ha ammesso l’ammissibilità dei ricorsi su domanda congiunta con i quali veniva chiesta la pronuncia sia in relazione alla separazione che al divorzio, disponendo che le parti dovessero confermare necessariamente, nelle note scritte da depositare successivamente, le conclusioni rassegnate con il ricorso, ritenendo ammissibile la modifica unilaterale solo in presenza di fatti nuovi.
Si attende, dunque, la pronuncia della Suprema Corte, importantissima e decisiva per i procedimenti di diritto di. famiglia.
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