Camera di Consiglio

STALKING IN CONDOMINIO – Con una recentissima sentenza la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul reato di atti persecutori (c.d. “stalking”) disciplinato dall’art. 612 bis del Codice Penale, secondo il quale deve essere punito colui che “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”, svoltosi in un contesto condominiale. È ben noto che vivere in Condominio può essere difficile, tuttavia, in ogni caso, determinati comportamenti possono costituire reato.

Il caso in esame trae origine dalla conferma della condanna di tre condòmini, dichiarati colpevoli dei reati di atti persecutori, lesioni personali e tentava violenza privata ai danni dei vicini. Appariva evidente dalle concordanti dichiarazioni delle persone offese come gli imputati avessero posto in essere molestie e minacce di ogni tipo al fine di rendere la permanenza delle vittime nella loro abitazione insopportabile (si annoverano schiamazzi e rumori continui, latrati di cani, danneggiamenti all’antenna della televisione, l’aver picchiato violentemente sulla porta d’ingresso  delle persone offese finendo per danneggiarla, l’aver bruciato  il campanello dell’appartamento posto all’esterno della porta d’entrata dell’abitazione dei predetti, oltre ad innumerevoli danneggiamenti sulle automobili delle vittime, oltre a quotidiani insulti).

Tutte le descritte condotte avevano certamente causato lo stato d’ansia e di timore per l’incolumità propria e dei propri familiari denunciato dalle persone offese, tanto da indurle persino ad installare un cancello in metallo davanti alla porta di ingresso del loro appartamento, nonché a portarli a cambiare posto di lavoro.

I condannati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando che, a loro dire, le condotte contestate erano consistite soprattutto in rumori molesti provenienti dall’appartamento immediatamente soprastante a quello occupato dalle vittime e, pertanto, chi abitava ben due piani sopra non avrebbe potuto risponderne, non potendo, dunque, concretizzarsi gli atti persecutori puniti dalla legge. Si lamentava, inoltre, che la Corte d’Appello non avesse tenuto conto della diversità delle condotte.

La suprema Corte dichiarava il ricorso inammissibile poiché la Corte d’Appello “con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva considerato come, alla luce della complessiva ricostruzione delle numerose molestie consumate dai prevenuti a danno dei querelanti […], doveva confermarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per il contestato delitto di atti persecutori”. Di ovvietà, inoltre, la Corte rappresentava la gravità dell’evento provocato: “l’installazione di un ulteriore chiusura in metallo a protezione della propria abitazione costituiva un evidente riscontro oggettivo allo stato di grave ansia e timore, per l’incolumità propria, che tali continue vessazioni (del resto finalizzate ad ottenere un forzato abbandono da parte dei querelanti della loro abitazione) avevano loro in generato”.

I ricorrenti, dunque, venivano condannati, altresì, al pagamento di determinate somme alla Cassa delle Ammende, “versando i medesimi in colpa”.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

Condividi
precedente

Compromessi sposi (Film, 2019)

successivo

Arabi nel pallone

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *