CdS, cumulo giuridico delle sanzioni amministrative

Ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 198 del Codice della Strada, è previso il c.d. “cumulo giuridico” delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora, con una sola azione (od omissione) vengano violate diverse disposizioni di legge o vengano effettuate più violazioni della stessa disposizione.

Il primo comma del predetto articolo, invero, sancisce che: “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.”

Il “cumulo giuridico” va applicato soltanto a quelle situazioni in cui sia effettivamente accertata l’unicità della condotta del trasgressore in rapporto alla violazione della medesima norma. Nell’accertamento della condotta effettiva del conducente, dunque, devono sussistere l’elemento della temporalità delle azioni (prolungate o interrotte) e nonché della pluralità (o meno) dei luoghi in cui vengono commesse le violazioni.

Fondamentale, dunque, sarà stabilire se il trasgressore abbia posto in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione. Basti pensare alle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da eccesso di velocità elevate mediante autovelox “fissi” (da intendersi quelli funzionanti senza la necessità di obbligo di contestazione immediata della trasgressione).  In tali casi, al trasgressore effettivo verranno notificate più violazioni, ma quest’ultimo potrà pagare una soltanto delle sanzioni, chiedendo l’applicazione del “cumulo giuridico”: orbene, si potrà pagare la sanzione più alta, aumentata sino al triplo. Di ovvietà, sta al trasgressore scegliere l’applicazione del “cumulo”, qualora fosse più conveniente.

L’applicazione dell’art. 198, I comma, tuttavia, deve essere interpretata rigorosamente: qualora, infatti, con una sola azione od omissione dovessero essere violate diverse disposizioni del Codice stradale, qualora a ciascuna delle quali derivi anche la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il meccanismo di cui sopra non potrà operare.

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