Camera di Consiglio

COMPORTAMENTO IMPRUDENTE E DANNO DA COSE IN CUSTODIA – Il caso in esame trae origine dalla richiesta effettuata dalla vittima di un sinistro occorso in strada, a seguito del quale la vittima medesima aveva subito gravi danni alla persona, restando folgorato a seguito di un contatto con una centralina elettrica adagiata al suolo con i fili elettrici scoperti, di proprietà di Enel Distribuzione S.p.A..

In primo grado le doglianze della vittima venivano accolte e Enel proponeva appello: la Corte, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la richiesta rilevando come i danni alla persona subiti dall’attore, in occasione della vicenda dedotta in giudizio, dovessero integralmente ricondursi alla condotta del tutto “abnorme ed anomala” della stessa persona danneggiata, che si era volontariamente posto in contatto con i fili elettrici scoperti senza alcuna effettiva e concreta necessità, con la piena consapevolezza del pericolo.

Il danneggiato proponeva ricorso per Cassazione sulla base di vari motivi di censura: si deduceva, infatti, che la Corte d’Appello aveva omesso di considerare che la vittima si era accostata alla centralina al fine di evitare che dei bambini si tagliassero con i fili di metallo che fuoriuscivano dalla stessa, nonché in fatto che lo stesso danneggiato non era in alcun modo consapevole del pericolo derivante dalla conduzione dell’elettricità e che aveva omesso di considerare le gravi violazioni di legge in cui era incorsa Enel per non aver adottato idonee misure di sicurezza, obbligatorie in tali casi.

La Corte riteneva il ricorso inammissibile. Invero, l’aver agito per proteggere dei bambini dal rischio di tagliarsi con i fili di rame scoperti che fuoriuscivano dalla centralina non valeva ad escludere che un eventuale contatto del ricorrente con i fili elettrici avrebbe potuto prevedibilmente determinare un grave danno connesso all’azione dell’elettricità, poiché si doveva presumere che vi fosse elettricità nella centralina. Per tali motivi, dunque, la Corte d’Appello aveva ritenuto “abnorme” il comportamento del ricorrente, il quale, senza porsi il problema del possibile pericolo di un contatto diretto con i fili elettrici, aveva deciso di maneggiarli in modo del tutto incauto o persino incosciente. Inoltre, la Corte riteneva assorbente, rispetto alla valutazione causale del comportamento della società elettrica, l’imprevedibilità e l’abnormità del comportamento imprudente riconosciuto in capo al danneggiato, che di per sé era valutato da solo idoneo a determinare la produzione dei danni denunciati.

Ancora una volta, il comportamento incauto del danneggiato viene riconosciuto di per sé idoneo ad escludere il nesso causale e, conseguentemente, il riconoscimento dei danni derivanti da cose in custodia.

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