Camera di Consiglio
LESIONE AL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’ RICORRIBILE PER CASSAZIONE – Con una recentissima sentenza del 17 novembre scorso, la Corte di Cassazione ammetteva un ricorso di un padre avente ad oggetto i provvedimenti giudiziali che nel merito erano stati statuiti circa i tempi, le modalità di visita e di frequentazione dei figli minori.
Nel caso di specie il Tribunale aveva disposto apposita consulenza tecnica d’ufficio, a causa di un rapporto di grave conflittualità tra i genitori, al fine di accertare la capacità genitoriale dei medesimi e di definire il miglior collocamento del minore nel rispetto del suo preminente interesse. La figlia minore della coppia, tuttavia, veniva affidata ai servizi sociali ed in sede di Appello venivano incaricati questi ultimi di disciplinare gli incontri tra padre e figlia, che venivano limitati ulteriormente. Contro la decisione della Corte d’Appello il padre proponeva ricorso in Cassazione, dolendosi del fatto che la decisione sul collocamento prevalente della minore presso la madre sarebbe stata in contrasto con il principio sancito dall’art. 337 ter c.c., che sancisce il diritto inalienabile del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori (c.d. principio di bigenitorialità).
Secondo la Suprema Corte, dunque, “i provvedimenti giudiziali che, all’esito dell’appello o del reclamo […] statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare, sancito dall’art. 8 CEDU”.
Il diritto alla vita familiare, diritto fondamentale del minore, positivizzato anche a livello sovranazionale, in seno alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, viene leso ogniqualvolta le statuizioni adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino così limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto (che è condiviso di regola ed esclusivo in via residuale), da essere idonee a violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse superiore del minore”.
In caso, dunque, di lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori (il quale trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità), è sempre ammesso il ricorso per Cassazione.
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