Camera di Consiglio

AFFIDO QUASI PARITETICO E ASSEGNO DI MANTENIMENTO – Ogni genitore, normalmente, a seguito di separazione ha il bisogno, nonché l’obbligo di essere presente nella vita dei figli; la tutela del miglior interesse del minore nasce anche da una proficua collaborazione con l’altro genitore nella gestione degli impegni del minore stesso e nel rispetto di quelli dell’altro, al fine di recuperare un clima quanto più possibile sereno e duraturo dopo un distacco che per il figlio può rilevarsi traumatico.

L’istituto dell’affido condiviso, infatti, è finalizzato alla realizzazione dell’interesse morale e materiale della prole e, per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari, se possibile, dovrebbero mirare alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori, attribuendo a ciascuno di essi pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all’attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore; sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative. Per tali motivi, l’affido paritetico è stato avvallato dalla Suprema Corte con sentenze del 2020 e del 2022.

Allorquando vi sia un affido paritetico, regola è che ogni genitore dovrebbe mantenere direttamente il figlio nei giorni di permanenza. Tuttavia, con una recentissima sentenza, la Suprema Corte, a seguito del ricorso di un padre che chiedeva di poter mantenere direttamente i figli senza versare alla ex moglie un contributo al mantenimento per gli stessi, alla luce dell’affido quasi paritetico, così si esprimeva: secondo la Cassazione, infatti, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso avrebbe “natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell’interesse del minore […] un assetto che se ne discosti”.

Ne consegue che, nel caso in cui i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore non siano del tutto parificati e coincidenti, permane la necessità di prevedere che il genitore con minori tempi di frequentazione versi all’altro un assegno per concorrere al mantenimento dei figli medesimi, anche in caso di redditi equivalenti ed assegnazione della casa familiare.

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