Ambiente, la Convenzione di Aarhus
La “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale” è stata firmata nella cittadina di Aarhus, in Danimarca, nel 1998 ed è entrata in vigore nel 2001. La Convenzione di Aarhus si basa sulla Decisione 2005/370/CE emessa alla conclusione delle trattative, e attribuisce al pubblico (individui e associazioni che li rappresentano) il diritto di accedere alle informazioni e di partecipare nelle decisioni in materia ambientale, così come ad avere diritto di ricorso se questi diritti non vengono rispettati. Molte altre direttive UE sull’ambiente regolano la partecipazione pubblica ai processi decisionali in materia ambientale, incluse la direttiva 2001/42/EC e la direttiva sul quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (direttiva 2000/60/CE). La convenzione invita i firmatari a promuovere la partecipazione del pubblico nella preparazione delle politiche ambientali così come delle norme e leggi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente.
I punti fondamentali della convenzione, entrata in vigore dal 30 ottobre 2001, sono di attuare un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale, inducendoli a spingersi verso una maggiore protezione dell’ambiente. La Convenzione vuole contribuire a salvaguardare il diritto di ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere. L’accordo si basa su 3 punti forti: assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni sull’ambiente detenute dalle autorità pubbliche; favorire la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali che influiscono sull’ambiente; estendere le condizioni per l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Si stabilisce che le istituzioni comunitarie rispondono alla definizione di autorità pubblica della convenzione, allo stesso titolo delle autorità nazionali o locali e si è convenuto di applicare i diritti e obblighi elencati nella convenzione ai fini di: adottare le misure legislative, regolamentari o le altre misure necessarie; consentire ai funzionari e alle autorità pubbliche di fornire assistenza e orientamento ai cittadini, agevolandone l’accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia; promuovere l’educazione ecologica dei cittadini e aumentare la loro consapevolezza dei problemi ambientali; riconoscere e sostenere le associazioni, i gruppi o le organizzazioni aventi come obiettivo la protezione dell’ambiente.
La convenzione prevede diritti ed obblighi precisi in materia di accesso all’informazione, concernenti in particolare i tempi di trasmissione e i motivi di cui dispongono le autorità pubbliche per rifiutare l’accesso a determinati tipi di informazione. L’accesso può venire rifiutato solamente in 3 casi: l’autorità pubblica non è in possesso dell’informazione richiesta; la richiesta è manifestamente irragionevole o formulata in modo troppo generico; la richiesta riguarda una materia in corso di completamento. Le richieste possono anche venire rifiutate sulla base del carattere confidenziale di attività di autorità pubbliche, difesa nazionale e sicurezza pubblica, per garantire il corso della giustizia o per rispettare il carattere confidenziale di: informazioni commerciali e industriali; diritti di proprietà intellettuale; dati personali; e gli interessi dell’eventuale terza parte che ha rivelato le informazioni. Poiché la divulgazione di informazioni può andare incontro agli interessi del pubblico, tutti questi motivi di rifiuto devono venire interpretati in modo restrittivo. Una decisione di rifiuto di accesso deve dichiarare le ragioni del rifiuto e indicare quali forme di ricorso sono accessibili al richiedente.
Le autorità pubbliche devono mantenere aggiornate le informazioni in loro possesso, e a questo fine devono mantenere liste, registri e documenti accessibili al pubblico. A questo proposito, queste istituzioni sono invitate a fare un uso progressivamente maggiore di database elettronici contenenti la documentazione sullo stato dell’ambiente, la legislazione, i piani e le politiche a livello nazionale e le convenzioni internazionali. Nel 2003, gli Stati membri dell’UE hanno adottato la direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e i paesi dell’UE erano tenuti ad integrarla nella legislazione nazionale entro il 14 febbraio 2005. Nel 2006, l’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1367/2006 che impone alle istituzioni e agli organi comunitari l’attuazione degli obblighi contenuti nella convenzione di Aarhus.
Particolarmente importante è la seconda parte della convenzione che riguarda la partecipazione del pubblico ai processi decisionali. Ciò deve venire garantito attraverso la procedura di autorizzazione per specifiche attività (di natura principalmente industriale) elencate nell’Allegato I alla convenzione. La decisione finale di autorizzare l’attività deve adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico. Il pubblico deve venire informato negli stadi iniziali del processo decisionale di quanto segue: l’oggetto in merito al quale la decisione deve essere presa; la natura della decisione da adottare; l’autorità competente; la procedura prevista, ivi compresi i dettagli pratici della procedura di consultazione; la procedura per una valutazione di impatto ambientale (se necessaria). I tempi procedurali devono consentire una genuina partecipazione del pubblico ed è prevista una procedura abbreviata per la formulazione di piani e programmi in materia ambientale. Tutti coloro che ritenessero che i loro diritti di accesso all’informazione sono stati pregiudicati (per esempio nel caso di una richiesta di informazioni ignorata, ingiustamente rifiutata o inadeguatamente soddisfatta) devono poter avere accesso, in circostanze appropriate, ad una procedura di riesame all’interno della legislazione nazionale.
L’accesso alla giustizia è anche garantito nel caso in cui la procedura di partecipazione stipulata dalla convenzione venisse violata ed è consentito per la composizione delle controversie relative ad atti di omissione da parte di privati o autorità pubbliche che contravvenissero le regole nazionali in materia ambientale. Nell’aprile 2017 la Commissione ha adottato un documento guida sull’accesso alla giustizia in materia ambientale. Questo documento chiarifica come individui e associazioni possono contestare presso le corti nazionali decisioni, atti e omissioni da parte di autorità pubbliche relative a leggi ambientali dell’UE.
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