Camera di Consiglio

L’AFFIDAMENTO PARITETICO APPLICABILE ANCHE IN CASO DI CONFLITTO TRA I GENITORI – La modalità dell’affidamento paritetico dei figli minori ha trovato, negli ultimi anni, riscontro nell’Ordinamento Italiano e applicazione soprattutto da parte delle Corti di merito. L’affidamento paritetico viene adottato spesso e volentieri in caso di accordo tra i genitori e prevede per entrambi la possibilità di trascorrere pari tempo con il figlio minore e, in caso di situazioni economiche e reddituali delle parti equipollenti o quasi, non viene previsto a carico di uno dei genitori la corresponsione nei confronti dell’altro di un assegno di mantenimento, poiché entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento diretto del minore durante i rispettivi tempi di permanenza.

Vi sono, tuttavia, eccezioni a tale regola. Si pensi alla sentenza oggetto di esame del luglio 2023 emessa dal Tribunale di Marsala, n. 566/2023. I coniugi adivano l’autorità per ottenere la separazione personale e per regolamentare, di conseguenza, gli aspetti economici e l’affidamento del figlio. La situazione era molto difficile e conflittuale tra le parti: basti pensare che nelle more della causa, il Tribunale veniva notiziato da parte dei servizi sociali competenti dell’affidamento del minore ai servizi sociali stessi da parte del Tribunale dei Minorenni. In primis, il minore veniva affidato in via super esclusiva al padre, con possibilità per la madre di incontrarlo in uno spazio neutro; a seguito del percorso terapeutico positivo, veniva ampliato il diritto di visita materno e veniva anche disposta consulenza tecnica d’ufficio.

A seguito di un lungo e conflittuale percorso terapeutico emergeva, tuttavia, come entrambi i genitori, di fronte alla CTU avessero rappresentato la volontà di effettuare un affidamento condiviso con tempi paritetici, esprimendo “entrambi la volontà di mettere da parte le difficoltà di coppia per il bene della bambina”.

Compito del Giudice è quello di valutare se le modalità di affidamento sono poste a tutela del miglior interesse del minore. Argomentava il Tribunale quanto segue: “Si ritiene […] condivisibile quanto suggerito dal CTU in ordine all’adozione nel caso concreto di un collocamento paritetico ad entrambi i genitori essendo tale soluzione idonea a garantire nel caso concreto un equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali”, significando come sia un “diritto del figlio quello di avere una relazione piena con entrambi i genitori così come diritto di questi ultimi a realizzare pienamente la loro relazione con il figlio”.

Così facendo, il Tribunale avvalorava e dava applicazione effettiva al principio della bigenitorialità introdotto dalla Legge n. 54/2006. Il Tribunale, poi, effettuava anche una valutazione delle capacità reddituali dei genitori, evidenziando come fosse altamente probabile che, in relazione agli impegni di lavoro del padre, in concreto, la madre avrebbe dovuto svolgere “funzioni di supplenza dell’altro genitore, dovendo occuparsi della minore anche nei giorni astrattamente di spettanza del padre”. Veniva, dunque, appare equamente determinato un assegno di mantenimento quasi simbolico a carico del padre.

Anche in casi conflittuali, dunque, è possibile che venga applicato in modo effettivo il principio di bigenitorialità in ossequio al miglior interesse del figlio minore.

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