Camera di Consiglio
CONDANNE DELLA CEDU PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITA’ IN ITALIA – Varie sono state le condanne della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la violazione del principio di bigenitorialità nell’Ordinamento Italiano.
Tali condanne venivano richiamate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9764/2019. Nel caso di specie, la Suprema Corte era stata chiamata a decidere sull’assunta lesione del diritto alla bigenitorialità su ricorso di un padre, il quale basava le proprie difese su vari motivi di censura.
In particolare, l’uomo si doleva del fatto che il provvedimento impugnato non prevedesse tempi di permanenza della figlia presso di lui durante la settimana, di fatto impedendo l’applicazione dell’affidamento pressoché paritetico, omettendo la corte di merito di evidenziare profili di inidoneità genitoriale del padre a sostegno della decisione assunta.
Invero, nella gravata pronuncia mancava del tutto una specifica motivazione circa le ragioni che avevano indotto la Corte di merito ad escludere una frequentazione infrasettimanale con il padre, in violazione del principio della doppia genitorialità.
Argomentava la Suprema Corte che “nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione”, richiamando giurisprudenza costante.
L’argomentazione della Corte nomofilattica era basata soprattutto sul principio fondamentale del rispetto della vita familiare in ossequio all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: la Convenzione, infatti, riconosce alle autorità giudiziarie ampia libertà di decisione, ma rappresenta, altresì, la doverosità di un più rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, da intendersi le restrizioni apportate dalle autorità circa il diritto di visita dei genitori.
Ricordava la Cassazione come la Corte di Strasburgo avesse richiamato le autorità nazionali ad adottare tutte le misure che era ragionevolmente possibile attendersi da loro per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli , sulla base del principio in virtù del quale “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare” e che “delle misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione”.
Nel caso di specie la Corte dava ragione al padre, non avendo la Corte d’Appello nemmeno preso in considerazione la condotta ostracistica della madre, pur trattandosi di una condotta gravemente lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità, che consiste nella garanzia di stabile consuetudine di vita e di ferme relazioni affettive con entrambi i genitori.
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