Camera di Consiglio
IL DANNEGGIATO DEVE PROVARE IL NESSO CAUSALE – Il caso in esame trae origine da una controversia radicata da una donna, che aveva citato in causa Poste Italiane S.p.A. per vedersi riconosciuti i danni derivanti dalla caduta della stessa sulla pedana dell’Ufficio postale. La richiesta veniva rigettata dal Tribunale, poiché la donna non aveva dato prova della dinamica del sinistro occorso e la corte d’Appello dichiarava l’appello inammissibile, alla luce del fatto che il medesimo non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento. La donna, dunque, ricorreva per Cassazione sulla base di vari motivi di censura.
La doglianza che interessa in questa sede è rappresentata dall’assunto secondo il quale la prova del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia non implicherebbe, a dire della difesa della danneggiata, la necessità di provare la dinamica del fatto e le relative modalità.
In particolare, la donna sosteneva che, ai sensi dell’art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità da cose in custodia, ai fini di determinare la responsabilità oggettiva dell’Ente Postale (custode della rampa sulla quale la donna si trovava al momento della caduta) sarebbe stata sufficiente l’allegazione da parte sua della caduta sulla rampa stessa, salvo l’onere di poste Italiane di fornire la prova liberatoria dell’eventuale caso fortuito.
Secondo la donna, dunque, sarebbe stato sufficiente fornire la prova dell’esatta dinamica dell’incidente e, in particolare, dimostrare in che modo era caduta e l’esatto punto della rampa in cui la caduta stessa era avvenuta per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno.
Seguendo la giurisprudenza costante della Corte medesima, la Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile: secondo la Suprema Corte, infatti, “La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale di cui all’art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, cioè la prova che l’evento sia stato concretamente provocato dalla cosa”.
Pertanto, la mera allegazione di una caduta o di altri eventi verificatisi in aree destinate alla circolazione (pedonale o di veicoli), che siano nella custodia di un determinato soggetto, non comporta, di per sé il risarcimento del danno per l’asserito danneggiato (consistente nel fatto che il sinistro e la cosa custodita fossero collocati genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto).
È sempre e comunque necessario che il danneggiato dimostri che il sinistro sia stato concretamente provocato dalla cosa in custodia e non da altri fattori causali (come, ad esempio, negligenza e disattenzione).
Pertanto, ogniqualvolta si invochi la responsabilità da cose in custodia, è sempre necessario che sia allegata e provata dall’attore la dinamica del fatto, da intendersi come la successione dei fatti e l’insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo di un evento, il nesso causale e la produzione di determinati effetti.
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