Camera di Consiglio
FURTO DEL BANCOMAT E RESPONSABILITA’ DELLA BANCA – Il caso in esame trae origine dal ricorso di una coppia avente un conto corrente comune presso Poste Italiane con annessa carta per prelievo bancomat. La coppia si accorgeva che il conto era stato azzerato mediante vari prelievi non autorizzato dai medesimi. In pari data comunicavano l’accaduto a Poste Italiane, che provvedeva a bloccare il bancomat. Dietro alla richiesta di questi ultimi di vedersi rimborsate le somme prelevate abusivamente il Tribunale, in primo grado, riteneva che la coppia non avesse fornito la prova della diligenza usata per impedire il furto o la clonazione del bancomat e che non sussisteva alcuna responsabilità della banca nel periodo anteriore al blocco della carta.
Alla luce del fatto che la Corte d’Appello riteneva il ricorso inammissibile, la coppia ricorreva per Cassazione, sulla base di vari motivi di censura. In particolare, secondo le parti, spettava alla Banca l’onere di provare di aver agito correttamente nel registrare le operazioni abusive. In particolare, l’onere della prova a carico delle Poste, dei correntisti, è ricavato dalle norme sul deposito irregolare e sull’obbligo di custodia, che impone al custode di evitare danni a terzi.
La Corte riteneva il ricorso fondato: invero, la Banca è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente. E tale regola viene confermata dall’art. 10, comma 1 del Decreto Legislativo n. 11 del 2010, secondo cui l’onere di dimostrare che l’operazione, posta in essere illecitamente dal terzo, è stata comunque effettuata correttamente e che non c’è stata anomalia che abbia consentito la fraudolenta operazione, grava sulla Banca medesima.
Sostanzialmente, dunque, in tema di responsabilità della Banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, soprattutto al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente. Ed è la stessa Banca che deve provare che l’utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi non sia attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
La Banca deve pertanto fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente. La coppia, dunque, vinceva il ricorso.
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