Camera di Consiglio

LA TUTELA DEL MIGLIOR INTERESSE DEL MINORE – Il caso in esame trae origine da una controversia riguardante l’affidamento dei figli minori: in primo grado, il figlio veniva affidato ad entrambi i genitori, con collocamento paritario ed alternato presso i medesimi. In sede di appello veniva disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio e veniva disposto l’affidamento condiviso del bambino ai genitori, con collocazione presso l’abitazione del padre. Veniva, poi, previsto, l’intervento dei servizi sociali, mirato alla ripresa e al mantenimento dei rapporti fra il minore e la madre attraverso incontri protetti con cadenza settimanale.

In secondo grado, infatti, la soluzione adottata dal Primo Giudice veniva modificata non solo con riferimento “al disturbante pellegrinaggio del piccolo […]. da una casa all’altra”, ma soprattutto rappresentando il fatto che questa regolamentazione si poneva in netto contrasto con la volontà del bambino di voler vivere con il padre.

La madre proponeva ricorso per Cassazione sulla base di vari motivi di censura, tuti ritenuti infondati dalla Suprema Corte, in particolar modo lamentando che i Giudici d’Appello, a fronte di specifiche critiche di parte materna, avrebbero dovuto motivare in maniera idonea le ragioni che li avevano indotti a disattenderle, anche a causa di una, a suo dire, acritica adesione alle risultanze della CTU e che il provvedimento impugnato, che collocava l bambino presso il padre, non aveva tenuto conto delle dinamiche esistenti nell’ambito familiare, che avrebbero impedito all’altro genitore di esercitare il proprio ruolo, privando il minore del diritto alla bigenitorialità in assenza di alcun suo reale pregiudizio.

La Corte, con sentenza in data 6 febbraio 2024, riteneva i motivi infondati: in particolare, deduceva, riportandosi al proprio granitico orientamento che “la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affidamento condiviso, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, nel senso che il giudice di merito ben può individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”.

Ciò significa che il diritto alla genitorialità deve essere assicurato tenendo necessariamente conto della realtà attuale e dell’interesse del minore, che non corrisponde sempre e comunque ad una frequentazione del tutto paritaria dei genitori, potendo tale modalità di frequentazione essere preferita se confacente con il “best interest of the child”. La decisione nel merito era del tutto esente da vizi, poiché il Giudice aveva preso atto dell’indisponibilità del minore ad incontrare la madre, preferendo così l’introduzione di incontri protetti con la madre proprio  volendo, così, evitare “un duraturo allontanamento del minore dalla figura materna (senz’altro assai dannoso per l’equilibrata crescita del bambino)”, per creare i presupposti per “la ripresa e il mantenimento dei rapporti”, intendendo creare le condizioni per arrivare, nel futuro, nuovamente a una frequentazione paritaria, tutelando il miglior interesse del minore.

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