Camera di Consiglio

CONVIVENZA MORE UXORIO E ASSEGNO DIVORZILE – Il caso in esame trae origine da un procedimento avente ad oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio con cui l’ex marito chiedeva la revoca dell’assegno divorzile da versarsi in favore dell’ex moglie, rappresentando che quest’ultima aveva costituito un nuovo nucleo familiare stabile con altro partner. La Corte D’Appello riteneva non provata la nuova convivenza della donna e, conseguentemente, accoglieva il reclamo dalla stessa proposto, ripristinando l’obbligo per l’ex marito di corrispondere alla stessa l’assegno divorzile.

Alla luce di ciò, l’uomo ricorreva per Cassazione sulla base di vari motivi di censura. La Suprema Corte accoglieva il ricorso, rappresentando che, in primis, “poiché la revisione dell’assegno divorzile postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti”.

Il ricorso, dunque, veniva ritenuto fondato poiché, alla luce della pregressa giurisprudenza della Corte medesima “In tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa”.

Sarà onere di parte avversa di fornire “la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge”.

Pertanto, la motivazione della Corte d’Appello secondo cui veniva esclusa la nuova convivenza in mancanza del solo requisito della stabile coabitazione non poteva ritenersi condivisibile, poiché non era sufficiente il rilievo del Giudice di merito afferente al fatto che i partner avessero due distinte abitazioni (per quanto poste in città diverse), per escludere il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio, “potendo questa oggi declinarsi in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica”.

Il giudice di merito, dunque, sarà tenuto ad accertare se la distanza tra le abitazioni delle parti consista o meno in un diverso modo di vivere la relazione piena e stabile, fatta di solidarietà tra i partner, come se si trattasse di coniugi che seguono un progetto comune di vita e di sussidio reciproco.

La Suprema Corte, dunque, rinviava alla Corte d’Appello. Interessante sarà la determinazione della consistenza di convivenza more uxorio secondo i parametri dettati dalla Cassazione.

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