Regioni, cosa è l’autonomia differenziata

Nella notte di mercoledì 19 giugno, dopo un lungo esame in aula, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il Disegno di legge sulla cosiddetta “autonomia differenziata”, che delinea le regole e il percorso con cui le regioni potranno chiedere maggiore autonomia nella gestione di specifiche materie.

Secondo quanto riportato dal Sole 24Ore molte regioni attendono i tempi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire dopo 15 giorni dalla promulgazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prime tra tutte il Veneto è già pronto a chiedere al Governo l’avvio del negoziato per l’autonomia. E’ trapelato non per tutte le 23 materie previste, ma per le 9 che non dovranno essere verificate con la Determinazione dei LEP (Livelli essenziali di prestazione).

Le materie vanno dai giudici di pace alla protezione civile, dalle professioni alla previdenza integrativa, dal commercio con l’estero ai rapporti interni della Regione con l’Ue.

Sempre secondo il Sole 24Ore, Luca Zaia governatore leghista del Veneto vuol restare il portabandiera nella trattativa delle Regioni per avere maggiori forme di autonomia. Fanno parte di questa strategia la Lombardia e l’Emilia-Romagna, fornite di preintese già firmate con la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Anche il Piemonte, con la riconfermata presidenza leghista di Alberto Cirio, sembra che chiederà l’autonomia su tutte le materie previste dalla legge; con una integrazione rispetto alla richiesta del predecessore Sergio Chiamparino, che ne aveva chieste solo 13 su 23.

La Lombardia con Attilio Fontana punta soprattutto sulla sanità e l’ambiente, convinto che la Regione più efficiente del Nord «riuscirà ad andare ancora più veloce, ed essere ancora più competitiva nei confronti dei competitor mondiali». “Sulle materie di nostra competenza – come riferito dal Sole 24Ore – avremo la possibilità di creare procedure più rapide ed efficienti che ci chiedono continuamente i nostri imprenditori e lavoratori”.

La legge sull’autonomia appena approvata dalla Camera ha definito in due anni i tempi che il Governo ha a disposizione per adottare i Lep, tramite decreti legislativi. Su questi decreti legislativi del Governo si dovranno esprimere favorevolmente tutte le regioni italiane.

Inoltre, sulle materie così dette di competenza concorrente tra Stato e Regioni, la legge approvata attribuisce il potere di veto al premier: la Regione può chiedere autonomia su tutte e 23 le materie previste, ma il presidente del Consiglio potrebbe concederne molte meno.

“I benefici dell’autonomia potrebbero addirittura essere più marcati nei territori che oggi vivono in difficoltà”, è il motto rassicurante lanciato dalle regioni autonomiste del Nord verso le Regioni del Sud.

Secondo le indiscrezioni del Sole24Ore la Regione Campania presieduta da Vicenzo De Luca non inoltrerà richieste di autonomia, ma il ministro Musumeci, già presidente della Regione Sicilia lo corregge: “La smetta di piangere e si liberi della questione meridionale, dobbiamo competere col Nord avendo altri obiettivi”.

Analizziamo alcuni tratti del disegno di legge A.C. 1665 approvato dalla Camera il 19 giugno “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma della Costituzione”.

In particolare, il provvedimento, già approvato dal Senato che ha apportato al disegno di legge iniziale presentato dal Governo, provvede alla definizione dei principi generali per l’attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari.

L’esame, in sede referente, del disegno di legge è stato avviato il 14 febbraio 2024 presso la Commissione Affari costituzionali. È stato svolto un ciclo di audizioni informali che si è concluso nella seduta del 10 aprile. La Commissione ha concluso l’esame in sede referente nella seduta del 27 aprile 2024, conferendo ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento, nel testo identico a quello trasmesso dal Senato.

Queste le materie rispetto alle quali può essere esercitata l’autonomia differenziata. È stabilito che, nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti: organizzazione della giustizia di pace; norme generali sull’istruzione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; tutela e sicurezza del lavoro;  istruzione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;  tutela della salute;  alimentazione; ordinamento sportivo; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;  valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Il principio di fondo, dunque, è che il trasferimento di risorse debba avvenire solo a seguito della determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni LEP. È inoltre stabilito che il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente. L’articolo 5 contiene invece disposizioni di principio relative all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie. Tali risorse devono essere stabilite da una Commissione paritetica Stato-Regione, composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione interessata, dai corrispondenti rappresentanti regionali. Inoltre lo Stato, nell’ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, da parte della Regione, dei LEP, dispone la cessazione integrale o parziale dell’intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Dalla lettura della disposizione in esame risulta evidente che la garanzia effettiva dei LEP risulterà elemento centrale nella valutazione del fallimento o del successo dell’autonomia differenziata.

Queste le finalità della Legge, delineate dalla relazione di accompagnamento:

Il provvedimento si compone di 11 articoli. In premessa, sono individuate le finalità dell’intervento legislativo (articolo 1), tra cui si richiamano: il rispetto dell’unità nazionale e il fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; il rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all’insularità, nonché dei princìpi di indivisibilità e autonomia; l’attuazione del principio di decentramento amministrativo; il fine di favorire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione.

Inoltre, si stabilisce in principio che l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, primo comma, lettera m), della Costituzione (LEP), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali, e nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 119 della Costituzione.

Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i predetti diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.

[NdR – Proseguiremo con un successivo articolo l’analisi della Legge sull’Autonomia differenziata delle Regioni]

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