Camera di Consiglio

Sussiste il reato di stalking in caso di reiterati atti persecutori che generino stato di ansia, timore per la incolumità propria e dei propri cari, nonché mutamento delle abitudini di vita della vittima – Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione è tornata a definire puntualmente i presupposti del c.d. stalking, nonché a chiarire le finalità dell’ammonimento da parte del Questore. L’art.612bis del codice penale ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo reato di atti persecutori, più comunemente conosciuto come stalking, al fine di punire, con maggior determinazione, quei comportamenti per i quali le pene dei semplici reati di minacce o molestie non costituivano sufficiente deterrente.

Il reato si configura quando taluno commette atti di minaccia o molestia reiterati, tali da cagionare sulla vittima un perdurante stato di ansia o di paura o da ingenerare un fondato timore per l’incolumità della vittima stessa o di persona ad essa vicina (congiunto o altra persona affettivamente legata), oppure tale da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. Ulteriore forma di tutela è l’ammonimento, istituto in virtù del quale la vittima ha la possibilità, prima della denuncia, di richiedere all’Autorità di P.S. che il persecutore venga ammonito e gli venga intimato di porre fine agli atti di molestia. In tal caso, nella eventualità in cui il persecutore ammonito persista nei comportamenti, la pena prevista dall’art.612bis è aumentata.

In merito a tale ultimo istituto l’imputato aveva impugnato la sentenza di condanna ritenendo necessario il previo ammonimento, non richiesto dalla vittima nel caso di specie, dato che, a suo dire, se esso fosse avvenuto,  l’imputato avrebbe certamente desistito dagli atti persecutori. La Suprema Corte sul punto ha correttamente rigettato il motivo spiegando che l’ammonimento costituisce una mera facoltà per la vittima e rientra in un mero procedimento amministrativo extrapenale, quindi non può avere alcun riflesso sulla sussistenza o meno del reato.

Riguardo, invece, ai singoli presupposti è stato chiarito che, per aversi reiterati atti persecutori, è sufficiente che le condotte siano più di una, pertanto potrebbero essere sufficienti anche due soli atti, come minacce o appostamenti, ma, ovviamente, tali atti devono avere come conseguenza nei confronti della vittima uno dei tre eventi indicati dalla norma incriminatrice (stato d’ansia, timore per l’incolumità o alterazione delle abitudini di vita).

Lo stato di ansia o di paura, per essere rilevante, non deve necessariamente consistere in una condizione patologica, clinicamente accertata, ma è sufficiente che si verifichi una condizione psicologica di esasperazione e prostrazione non transitoria. Il timore per l’incolumità deve essere tale da poter essere ingenerato su di una persona normalmente ragionevole ed avveduta, per cui deve essere oggettivamente accertabile. L’alterazione delle abitudini di vita deve incidere su quei comportamenti abituali (abitudini, relazioni sociali, lavoro etc.) non di scarsa importanza, la cui variazione incide decisamente sulla quotidianità e sui ritmi di vita del soggetto offeso.

©Futuro Europa®

[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]

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