Camera di Consiglio

IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA ED IL RUOLO DELL’AGENTE POSTALE – Il caso in esame trae origine da un ricorso effettuato da un contribuente avanti alla Commissione Tributaria provinciale competente con cui impugnava una cartella di pagamento affermando che la firma sull’avviso di accertamento (che è prodromico alla cartella oggetto di impugnazione) ritualmente notificatogli, non sarebbe stata la sua.

Il ricorso veniva rigettato in primo grado, ma accolto in secondo grado: la Commissione Tributaria regionale riteneva la doglianza fondata e, dunque, annullava la cartella di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione sulla base di vari motivi di censura. In particolare, l’Agenzia rappresentava che la consulenza tecnica disposta in grado di appello, al fine di accertare l’apocrifia della sottoscrizione da parte del contribuente dell’avviso di ricevimento dell’avviso di accertamento della cartella impugnata  doveva ritenersi superflua poiché, ai fini della validità della notifica, non è sufficiente il semplice disconoscimento della firma, ma era necessario effettuare vittoriosamente un procedimento di querela di falso da parte del destinatario della raccomandata (trattasi di un vero e proprio procedimento giudiziale idoneo a contestare la paternità della firma su atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Ancora, secondo l’Agenzia delle Entrate, per il rituale perfezionamento della notifica, è sufficiente che l’agente postale raccolga la dichiarazione di chi firma, senza che questi debba accertare l’identità del firmatario.

La Corte riteneva il ricorso pienamente fondato, poiché la notificazione dell’avviso di accertamento era da considerarsi perfezionata, in quanto, a tal fine, era ed è sufficiente che l’agente postale avesse consegnato il plico presso l’indirizzo del destinatario, senza che vi fosse l’obbligo di accertare l’identità della persona a cui aveva effettivamente consegnato l’atto in questione, essendo sufficiente che questi, recatosi al giusto indirizzo, ne raccogliesse la dichiarazione.

Ad onor del vero, in primo grado il contribuente aveva esperito il procedimento di querela di falso, ma la relativa istanza veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale, passando in giudicato e, pertanto, non poteva più essere fatta valere.

Era onere del contribuente adoperarsi coltivare la predetta lite.  Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell’atto, doveva ritenersi che l’avviso di ricevimento era da ritenersi ritualmente notificato, facendo venir meno il diritto ad impugnare la conseguente cartella esattoriale.

È bene fare attenzione al ritiro delle raccomandate ed alla tutela dei propri diritti.

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