Basilea 3, nuove norme bancarie

Le banche delle maggiori nazioni del mondo rispondono alle rispettive banche centrali, che non soltanto stabiliscono il costo del denaro, ma vigilano sui rispettivi sistemi bancari. La Banca dei regolamenti internazionali (BIS) è una sorta di banca centrale delle banche centrali, quindi un’istituzione collegiale globale capace di discutere regole di portata mondiale. Come quelle atte a sostenere la finanza contemporanea, in seno alla BIS si inserisce il Comitato di Basilea. Nel 2020 nell’UE esistevano 5.441 banche. Lo Stato membro con il maggior numero di banche era la Germania (28% del totale dell’UE), seguita da Polonia (11%), Austria e Italia (entrambe 9%); ciò significa che oltre la metà di tutte le banche dell’UE era situata in questi quattro Stati membri. Le banche svolgono un ruolo fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici. L’UE impone alle banche di integrare i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle strutture di governance, nei quadri di gestione dei rischi e nei processi di pianificazione strategica. Ciò comporta l’individuazione, la valutazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi ESG nell’ambito delle pratiche di gestione globale del rischio.

Gli accordi di Basilea sono una serie di tre accordi successivi di regolamentazione bancaria internazionale (Basilea I, II e III) definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) che ha elaborato norme per garantire che le banche e gli altri enti creditizi mantengano un livello di capitale e liquidità sufficiente per adempiere i loro obblighi e assorbire perdite inattese. L’ultimo accordo, Basilea III, è stato concordato a livello internazionale per affrontare le ricadute della crisi finanziaria mondiale del 2007-2008; con i casi del crack di Silicon Vally Bank e la crisi di Credit Suisse. Il 30 maggio 2024 il Consiglio ha adottato nuove norme che concludono il recepimento degli accordi internazionali di Basilea III nel diritto dell’UE. In pratica, le nuove norme modificano il regolamento sui requisiti patrimoniali e la direttiva sui requisiti patrimoniali.

Da un punto di vista di diritto comunitario l’accordo implica modifiche al regolamento sui requisiti di capitale e alla direttiva sui requisiti di capitale, che l’Ue ha varato nel 2013, cercando di ottenere che le nuove regole entrino in vigore quanto prima, conformi alle normative europee con le particolari specificità unionali, come la possibilità di proporzionalità delle regole per gli enti più piccoli. Le banche dovranno dotarsi di maggiore liquidità, i cosiddetti ‘buffer’ o ‘cuscinetti finanziari’ per rispondere a crisi di liquidità o shock. Ma le stesse dovranno garantire anche un capitale migliore in termini qualitativi, ossia quel capitale che può assorbire le perdite in situazioni di crisi. Non solo. Dovranno essere previsti e soddisfatti requisiti su rischi prima trascurati, come quelli legati ai derivati (titoli, opzioni, futures, tutti strumenti finanziari utilizzati per svolgere le proprie attività).

L’accordo contiene anche disposizioni volte a evitare che persone inadeguate siano nominate membri dei Consigli di amministrazione delle banche e a promuovere nel contempo la diversità e l’equilibrio di genere. I grandi soggetti del sistema bancario dovranno condividere con la competente autorità di vigilanza informazioni sulla valutazione dell’idoneità dei candidati per i posti di membro esecutivo e presidente del loro Consiglio di amministrazione almeno 30 giorni prima che la persona nominata assuma le proprie funzioni. Qualora i membri dell’organo di amministrazione non soddisfino i requisiti di idoneità, gli Stati membri devono garantire che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per impedirne la nomina o per rimuovere tali membri dall’organo di amministrazione.

Il quadro di Basilea impone alle banche di rispettare i coefficienti di capitale basati sul rischio, con particolare attenzione alle attività ponderate per il rischio (RWA). Le banche devono detenere un certo importo di capitale regolamentare a fronte delle loro RWA: modifiche del metodo standardizzato per la determinazione delle attività ponderate per il rischio (RWA): utilizzo di parametri chiaramente definiti e calibrati nelle norme in materia di capitale; modifiche del metodo basato sui rating interni (IRB), che consente alle banche stesse di stimare i parametri utilizzati nel calcolo delle RWA (ossia l’introduzione di input floor sui parametri del metodo IRB); la possibilità di utilizzare il metodo IRB è stata eliminata per alcuni tipi di esposizioni; l’output floor (misura che fissa un limite inferiore – floor – per le RWA – output), calcolato dalle banche che a tal fine utilizzano i propri modelli interni, è stabilito al 72,5% dell’importo ottenuto con il metodo standardizzato; un nuovo quadro del rischio operativo: fa riferimento al rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esogeni.

Oltre all’attuazione dell’ultima parte dell’accordo di Basilea III, sono state concordate altre modifiche al regolamento n. 575/2013 (CRR) e alla direttiva 2013/36/UE (CRD) al fine di: rafforzare la resilienza delle banche nei confronti dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG); garantire una vigilanza e una gestione dei rischi delle banche più forti e armonizzate in tutta l’UE, in particolare in relazione a succursali di banche di paesi terzi autorizzate nell’UE; tutelare l’indipendenza delle autorità di vigilanza bancaria. Per evitare di soffocare il settore bancario l’UE sta introducendo gradualmente una serie di esenzioni dal requisito dell’output floor di Basilea III, che si concentrano tra l’altro: sul trattamento di taluni crediti immobiliari “a basso rischio”; sui prestiti a imprese prive di rating; sui finanziamenti di attività materiali a destinazione specifica. L’UE ha inoltre deciso di garantire che l’output floor sia applicato a livello di singolo soggetto. Il capitale deve essere detenuto a tutti i livelli di un gruppo (società madre e filiazioni) e non solo a livello di società madre (applicazione a livello di gruppo). Ciò tutela gli Stati membri che ospitano operazioni estere attraverso filiazioni di gruppi bancari in quanto le filiazioni non sono costrette a fare affidamento sul sostegno della rispettiva banca madre per far fronte a una crisi.

Le banche sono incoraggiate a considerare l’impatto delle loro attività di prestito e di investimento sui fattori ambientali e sociali, nonché sulle questioni di governance. Inoltre, saranno tenute a: tenere conto dell’obiettivo dell’UE di conseguire la neutralità in termini di emissioni di CO2 entro il 2050, come pure dei pertinenti obiettivi dell’UE in materia di sostenibilità nello svolgimento dei compiti interni di gestione dei rischi e di conformità; avere un fattore di ponderazione del rischio inferiore per l’esposizione al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (40%) al fine di combattere i cambiamenti climatici e sostenere il ruolo delle banche nel finanziamento della transizione verde. Parallelamente, a protezione da una potenziale instabilità delle criptovalute, sono stati introdotti requisiti patrimoniali per gli investimenti delle banche in cripto-attività. Tali requisiti, in linea con il Regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) dell’UE, saranno applicati in via transitoria fino all’attuazione nell’UE delle norme internazionali sul trattamento prudenziale delle cripto-attività, attualmente in fase di completamento nel quadro degli accordi di Basilea.

Elisabeth Svantesson, ministra delle Finanze della Svezia, ha dichiarato: “Si tratta di un importante passo avanti che contribuirà a garantire che le banche europee possano continuare a operare anche alla luce di shock esterni, crisi o disastri”. Non solo. “La rapida attuazione delle norme globali è anche un segnale importante per i nostri partner internazionali e per il costante impegno dell’Unione europea a favore della cooperazione internazionale e del multilateralismo”.

Vincent Van Peteghem, ministro belga delle Finanze, ha commentato: “Gli standard di Basilea III rafforzano significativamente la resilienza del settore bancario. Le norme adottate oggi garantiranno che le banche europee possano continuare a operare nonostante gli shock economici. Renderanno inoltre il settore bancario più sostenibile e maggiormente in grado di affrontare le transizioni verde e digitale. Si tratta di un passo importante verso l’approfondimento dell’Unione bancaria“.

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