Camera di Consiglio
LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DOCENTE AGGRESSIVO E INSUBORDINATO – Il caso in esame trae origine dal licenziamento di un insegnante di scuola superiore per addebiti disciplinari. In particolare, il licenziamento veniva comminato poiché l’insegnante aveva posto in essere “manifestazioni denigratorie tecnicamente errate e violazione della dignità di alunne con esigenze di integrazione”, nonché comportamenti aggressivi, minacciosi, denigratori e offensivi nei confronti di colleghi e studenti, e, ancora, “diniego di servizio comportamento aggressivo, minaccioso, denigratorio e offensivo nei confronti della dirigente scolastica”.
L’insegnante, tuttavia, impugnava l’intimazione del licenziamento e faceva ricorso lamentando la tardività delle contestazioni e la mancanza di prove circa gli addebiti a suo carico. Il Tribunale, in primo grado, gli dava ragione: l’insegnate veniva, così, reintegrato nel proprio posto di lavoro. La Corte d’Appello, tuttavia, riformava la decisione di primo grado. Non solo secondo la Corte d’Appello i termini per il procedimento disciplinare erano stati rispettati, tutelando, così, il diritto di difesa del professore, ma gli addebiti erano stati debitamente accertati tramite prove testimoniali e documentali. Emergeva chiaramente, infatti, come l’insegnante, in totale spregio del proprio ruolo, aveva adottato continue condotte denigratorie ed aggressive, sia nei confronti degli studenti che dei colleghi.
L’insegnante ricorreva per Cassazione sulla base di vari motivi di censura e, in particolare, lamentava che non gli sarebbe dovuta essere comminata la sanzione espulsiva del licenziamento alla luce delle infrazioni che egli avrebbe commesso.
La Suprema Corte riteneva il ricorso inammissibile poiché il giudice di secondo grado aveva già valutato e dichiarata comprovato la gravità delle condotte poste in essere dall’insegnante: secondo la Corte “la valutazione della gravità del comportamento e della sua idoneità a ledere la fiducia che il datore di lavoro ripone nel dipendente (giudizio da effettuarsi considerando la natura e la qualità del rapporto, la qualità ed il grado del vincolo di fiducia connesso al rapporto, l’entità della violazione commessa e l’intensità dell’elemento soggettivo) è funzione tipica del giudice del merito, che, se adeguatamente motivata, in sede di legittimità è insindacabile”.
E nella specie era stato acclarata la “grave e reiterata violazione del codice di comportamento” del ricorrente. Alla luce di ciò, secondo la normativa applicabile al caso di specie, il licenziamento era stato comminato legittimamente, a causa della “reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui nonché le gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento”. Alla luce di ciò, la Corte confermava il licenziamento del docente.
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