Camera di Consiglio

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA – In questo periodo, il “danno da vacanza rovinata” può essere dietro l’angolo. È bene ricordare che tale danno comprende sia il danno patrimoniale subito che quello non patrimoniale. Si richiama, all’uopo, una sentenza della Suprema Corte dello scorso anno, che ha argomentato sul punto.

Il caso traeva origine da un’azione risarcitoria promossa da due turisti contro una agenzia di viaggi: nel caso di specie, i due avevano subito disservizi nel trasporto e nella sistemazione alberghiera. In primo grado la doglianza veniva accolta, ma in secondo grado la doglianza veniva respinta poiché il Giudice di Appello riteneva prescritto il diritto al risarcimento del danno, così disattendendo la tesi delle vittime secondo cui, invece, doveva essere applicata la prescrizione di tre anni dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico; secondo il Giudice d’Appello, infatti, il “danno alla persona” doveva ritenersi ai soli danni fisici e non a quelli morali.

Le vittime proponevano ricorso per Cassazione ed i motivi venivano ritenuti fondati. Circa la prescrizione del diritto fatto valere e sulla sua qualificazione, la Suprema Corte evidenziava come il Giudice d’Appello non avesse seguito il granitico filone giurisprudenziale secondo il quale il danno non patrimoniale era oramai qualificato come danno alla persona e costituzionalmente garantito quale diritto inviolabile. Ed ai danni ai diritti inviolabili della persona: “non può negarsi la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali che assicura una protezione basilare, riconoscibile a tutti e idonea a svolgere una funzione solidaristico-satisfattiva, talora integrata – in presenza di una particolare gravità soggettiva dell’illecito e relativamente alla componente del danno morale – anche da una funzione individual-deterrente”.

Veniva ribadito, dunque, come la legislazione di settore concernente i “pacchetti turistici”, emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, finalizzata all’avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri dell’UE, aveva reso assolutamente rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale, come già riconosciuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Ribadiva, dunque, la Cassazione che era da ritenersi manifestamente errata la sentenza impugnata, poiché il danno alla persona da vacanza rovinata doveva ritenersi meritevole di piena tutela come “categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti alla persona”. Conseguentemente, avrebbe dovuto decorrere il termine di prescrizione più ampio.

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