Camera di Consiglio
SULL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE – È oramai pacifico, secondo Giurisprudenza costante, che la crisi matrimoniale possa essere addebitata a taluno dei coniugi ove sia comprovato il nesso eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio e la crisi coniugale.
Così come è pacifico che, qualora la crisi del nucleo familiare sia antecedente ad un eventuale tradimento, quest’ultimo non possa essere considerato causa dell’addebito della separazione.
Tuttavia, importanza fondamentale riveste il principio dell’onere della prova: il caso in esame rappresenta un esempio lampante. Con una recentissima sentenza, la Suprema Corte è tornata a pronunziarsi sul punto, a seguito di un ricorso per separazione giudiziale tra due coniugi.
In particolare, l’uomo si doleva del fatto che sia in primo grado, che in appello, i Giudici avessero accertato la sua infedeltà nei confronti della moglie (con annesso addebito della separazione), sulla base di quanto emerso, a suo dire, da una semplice fotografia.
Quest’ultimo ricorreva per Cassazione sulla base di vari motivi di censura, deducendo sia il mancato rispetto del principio dell’onere della prova, sia la mancata valutazione, da parte delle Corti di merito, di un elemento storico che, a suo dire, avrebbe rilevato la prova di come la disgregazione del nucleo familiare fosse già da tempo in atto, al fine di non vedersi addebitata la violazione dell’obbligo di fedeltà.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Invero, evidenziava come: “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”, mentre, è onere di colui che eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (id est l’infedeltà) “provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà […]”, così precisando, nuovamente come: “l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest’ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza”, così come rappresentato in premessa.
Orbene, nel caso di specie, la Cassazione riconosceva l’esattezza delle decisioni delle Corti di merito, poiché era stato evidenziato, dal punto di vista probatorio, come la rottura dell’unione coniugale fosse ascrivibile esclusivamente al tradimento posto in essere dall’uomo, il quale non aveva portato alcun elemento di segno contrario che potesse fornire una spiegazione alternativa dei fatti esposti dalla moglie.
Non avendo, dunque, portato sufficienti elementi probatori a supporto della propria tesi, il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
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