UE, la vigilanza bancaria

Le crisi finanziarie hanno messo in luce sia la rapidità e la virulenza con cui possono propagarsi i problemi del settore finanziario, specie all’interno di un’Unione monetaria, sia le ricadute dirette per i cittadini europei. L’obiettivo della vigilanza bancaria europea è contribuire a ristabilire la fiducia nel settore bancario europeo e rafforzare la capacità di tenuta delle banche. Tra i paesi appartenenti all’Unione europea l’intensità del coordinamento e della cooperazione è maggiore e tende sempre più verso un assetto accentrato di scelte e decisioni comuni, basate su nuove regole e nuove istituzioni.

La BCE, in quanto istituzione indipendente dell’UE, sovrintende alla vigilanza bancaria in una prospettiva europea attraverso la definizione di un approccio comune alle attività correnti di vigilanza; il ricorso ad azioni di vigilanza e a misure correttive armonizzate; l’applicazione coerente della regolamentazione e delle politiche di vigilanza. La BCE, in collaborazione con le autorità nazionali di vigilanza, è responsabile del funzionamento efficace e coerente della vigilanza bancaria europea. La BCE ha il potere di condurre valutazioni prudenziali, ispezioni in loco e indagini; concedere o revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; valutare l’acquisto e la cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi; assicurare la conformità alla normativa prudenziale dell’UE; fissare requisiti patrimoniali più elevati (“riserve”) per scongiurare ogni rischio finanziario. La BCE esercita la vigilanza diretta su 113 banche significative dei paesi partecipanti, che detengono quasi l’82% degli attivi bancari totali.

Le nuove regole sono rappresentate da un unico sistema di norme prudenziali armonizzate (il cosiddetto single rulebook) che in gran parte hanno effetto diretto negli Stati membri dell’Unione europea, senza necessità di atti nazionali di recepimento. Le nuove istituzioni sono rappresentate dal Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito nel 2010 fra tutti gli Stati aderenti all’Unione europea e dall’Unione bancaria creata tra gli Stati dell’Eurozona; all’Unione bancaria possono partecipare volontariamente anche altri Stati dell’Unione europea la cui valuta nazionale non è l’euro.

Il SEVIF è composto dall’European Systemic Risk Board (ESRB) con competenze in materia di vigilanza macroprudenziale e da tre diverse autorità incaricate del coordinamento della vigilanza prudenziale nei tre settori-chiave: l’Autorità bancaria europea (ABE; in inglese, European Banking Authority, EBA), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP; in inglese, European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM; in inglese, European Securities and Markets Authority, ESMA) e dal loro Comitato congiunto, nonché dalle autorità nazionali dei singoli Stati membri.

L’Unione bancaria, istituita tra i paesi dell’eurozona, è fondata su un meccanismo di vigilanza unico e un meccanismo di risoluzione unico. Il Meccanismo di vigilanza unico (MVU o Single Supervisory Mechanism, SSM) configura l’esercizio congiunto, dal novembre 2014, di compiti e poteri di vigilanza sulle banche da parte della Banca centrale europea (con il neocostituito Consiglio di sorveglianza) e delle autorità di vigilanza dei paesi dell’area dell’euro (nonché di quelli extra area che vorranno aderirvi). La BCE vigila direttamente le banche cosiddette “significative”. Le altre banche sono soggette alla vigilanza delle autorità nazionali, nell’ambito degli indirizzi formulati dalla BCE e di un’azione di supervisione comunque svolta da quest’ultima prevalentemente sulla base di informazioni trasmesse dalle autorità di vigilanza nazionali; se lo riterrà necessario, la BCE avrà tuttavia il potere di assumere la vigilanza diretta anche su queste banche.

Nel contesto dell’Unione bancaria, la Banca d’Italia contribuisce alle decisioni assunte dagli organi di vertice dell’SSM. A tal fine la Vigilanza della Banca d’Italia approfondisce la conoscenza dei sistemi bancari degli altri paesi aderenti e cura lo sviluppo di prassi omogenee, nell’interesse della stabilità del sistema bancario europeo. Dal 2016 è pienamente operativo il Meccanismo di risoluzione unico (MRU o Single Resolution Mechanism, SRM). La risoluzione delle crisi di tutte le banche dei paesi aderenti al meccanismo di vigilanza unico è gestita secondo regole armonizzate da parte di un’autorità di risoluzione unica (il Comitato di risoluzione unico; Single Resolution Board, SRB) o dalle autorità di risoluzione nazionali, nell’ambito di istruzioni e orientamenti comuni stabiliti dal Comitato, e può essere finanziata da un fondo unico che è alimentato dai contributi versati dalle banche stesse.

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