Camera di Consiglio
ABUSO DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO SUL BENE COMUNE IN CONDOMINIO – Il caso in esame trae origine da una controversia molto comune: un condomino evocava in giudizio un altro condomino, al fine di ottenere, previo accertamento di abuso del diritto sulla cosa comune, condanna nei confronti del medesimo a lasciare il cortile condominiale spesso occupato dall’automobile del convenuto, chiedendo, altresì, il risarcimento del danno. L’uomo rappresentava di essere proprietario di una unità immobiliare facente parte del Condominio e, in totale spregio del regolamento condominiale, l’altro condominio era solito parcheggiare la propria autovettura nel cortile comune, ostacolando l’accesso dell’uomo e della sua famiglia alla propria abitazione.
Il convenuto, che rimaneva contumace in giudizio, era già stato diffidato varie volte da parte dell’Amministratore condominiale, ma ciò non aveva sortito effetto alcuno. A nulla valeva anche l’invito al procedimento di mediazione, previsto quale condizione di procedibilità per liti di tale genere.
Il comportamento del convenuto, oltre ad essere in contrasto col regolamento condominiale, era, altresì, in contrasto con quanto sancito dall’art. 1102 c.c. che dispone quanto segue: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
L’attore portava in giudizio copiosa documentazione probatoria, documentale e testimoniali ed il Tribunale accoglieva la domanda. In particolare, veniva richiamata una recentissima sentenza della Suprema Corte, secondo la quale: […] in relazione proprio all’utilizzo del cortile comune quale parcheggio, l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto”.
Riteneva, dunque, il Tribunale che la condotta del convenuto, consistente nella stabile occupazione dello spazio comune mediante il parcheggio per lunghi periodi della propria auto configurasse un vero e proprio abuso, poiché impediva agli altri condomini di partecipare all’uso della cosa comune, ostacolandone il “libero e pacifico godimento”.
Vieppiù che, secondo la Giurisprudenza di legittimità “può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”.
Il Tribunale accoglieva anche la domanda di risarcimento del danno, basato sul parametro del valore del parcheggio dalla data di inizio dall’abuso.
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