Camera di Consiglio

PIGNORABILITÀ DEL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE – Il caso in esame trae origine dall’opposizione ad atto di precetto da parte di un Condominio, in virtù del quale veniva richiesto l’adempimento di obblighi derivanti da una sentenza (id est pagamento di oneri e spese processuali, oltre interessi e risarcimento danni.

Il Condominio opponente affermava che l’atto di precetto doveva ritenersi viziato per vizi di notifica; in particolare, si doleva del fatto che la notifica del titolo esecutivo e del precetto dovevano essere effettuate ritualmente nei confronti di tutti i condòmini al fine di recuperare i crediti. Gli opposti, che vantavano il credito sulla base di una sentenza passata in giudicato, si costituivano ritualmente e chiedevano il rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Non solo era già stato esperito un pignoramento presso terzi opposto dal Condominio, per motivi meramente formali e defatigatori, ma il vizio di notifica dedotto consisteva nell’assunto secondo il quale il conto corrente condominiale non poteva essere oggetto di pignoramento, per asserita violazione dell’art. 63 comma 2 disp. att. c.p.c.

Le doglianze, a seguito di varie vicende endoprocessuali, venivano respinte: le doglianze venivano dichiarate prive di pregio giuridico poiché non attinenti al thema decidendum del giudizio ordinario che era stato incardinato. L’atto di precetto era stato notificato soltanto al Condominio che “ben può essere anche l’unico destinatario di atti di precetto”.

Circa la doglianza riguardante la pignorabilità diretta del conto corrente del condominio, il Tribunale rappresentava che, del tutto legittimamente, il pignoramento era stato proposta dopo l’inizio dell’esecuzione mobiliare presso terzi. Inoltre, l’asserita impignorabilità del conto corrente condominiale doveva ritenersi priva di pregio giuridico anche nel merito. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario, infatti, propende per la pignorabilità diretta del conto corrente poiché le somme depositate sul conto corrente del condominio, formalmente intestate all’ente di gestione, devono ritenersi sottratte alla disponibilità dei singoli condomini in virtù di un “impresso vincolo di destinazione” (id est uso nell’interesse comune in base alle determinazioni dell’assemblea condominiale), idoneo ad elidere il legame giuridico con i singoli condomini, i quali, dal momento in cui le somme affluiscono sul conto condominiale, non possono più singolarmente e personalmente disporne.

In buona sostanza, le somme presenti nel conto corrente condominiale non possono essere distinte dal resto del denaro ivi presente e, dunque, possono essere legittimamente pignorate dai creditori del Condominio. Pertanto, l’opposizione veniva rigettata, con vittoria anche delle spese legali.

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