Camera di Consiglio
L’OBBLIGO DI ASSISTENZA MATERIALE IN SEDE DI SEPARAZIONE – Il caso in esame trae origine dalla richiesta di separazione avanzata da parte del marito, il quale chiedeva per sé l’assegnazione della casa coniugale e darsi atto che le parti non avevano nulla da pretendere reciprocamente sia in via patrimoniale che non patrimoniale: l’uomo rappresentava di essere un imprenditore e di guadagnare mediamente dai 1000 ai 1500 Euro al mese, nonché di aver aiutato la moglie sia economicamente, sia con diversi lavori presso il maso di proprietà di quest’ultima.
La moglie si costituiva deducendo che in realtà il marito avesse un patrimonio ingente e chiedeva, in virtù della disparità reddituale tra i coniugi, il versamento da parte di quest’ultimo di un assegno di mantenimento mensile di Euro 600. Il Tribunale, sulla base delle prove documentali, disponeva la separazione personale dei coniugi con l’obbligo per il marito di versare alla moglie Euro 300 mensili.
L’uomo ricorreva in Appello deducendo l’errata valutazione delle capacità economiche della moglie e della sua capacità lavorativa, evidenziando il basso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio: tuttavia, l’Appello confermava la sentenza di primo grado. Conseguentemente, l’uomo ricorreva per Cassazione sulla base di vari motivi di censura e, in particolare deduceva la violazione dell’art. 156 c.c. avendo i giudici del merito disposto l’assegno di mantenimento in favore della moglie sull’erronea supposizione della sua non autosufficienza economica, e non avendo la moglie portato sufficienti prove circa tale assunto.
Tale censura veniva ritenuta del tutto infondata: la Corte, infatti, richiamava costante e granitica giurisprudenza sul punto, secondo la quale: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato […] l’assegno di mantenimento a favore del coniuge […], sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio”.
Con la sola separazione, dunque, il vincolo di reciproca assistenza materiale tra i coniugi non viene assolutamente meno.
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