Camera di Consiglio

EFFETTI DELLA NOTIFICA DI ATTO GIUDIZIARIO TRAMITE PEC – Il caso in esame trae origine da una notifica di una cartella di pagamento da parte di Equitalia S.p.A. nell’anno 2019 nei confronti di una società per la riscossione di IVA ed IRES per l’anno d’imposta 2005. La società contribuente impugnava la cartella di pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, sostenendo di esserne venuta a conoscenza soltanto a seguito della notifica del pignoramento presso terzi. Di talché la Commissione Tributaria Regionale competente, investita dell’appello, accoglieva il gravame dedotto dalla società contribuente, annullando la cartella di pagamento impugnata.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione deducendo, in particolare, che del tutto erroneamente la commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto priva di effetti giuridici la   notificazione   della   cartella   di   pagamento impugnata poiché effettuata a mezzo PEC  “da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, in quanto era certa la riconducibilità dell’atto all’ente medesimo, e la necessaria iscrizione nei pubblici registri era da riferirsi unicamente alla casella PEC del destinatario”.

La Suprema Corte riteneva il ricorso fondato. Ricordava, infatti, la Cassazione che, in ossequio a quanto statuito dalle SS.UU nell’anno 2022 “in tema di notificazione a mezzo PEC la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese […]. Stesso principio vale per le notifica da parte della P.A., qual è l’Agenzia delle Entrate.

Ne deriva che, allorquando la notifica dell’atto avvenga tramite un indirizzo di poste elettronica certificata non presente nei pubblici registri, ciò che vale è il raggiungimento dello scopo della notifica, ossia “l’avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all’ente della riscossione”. Nel caso di specie, infatti, l’indirizzo della casella PEC di provenienza faceva chiaramente riferimento all’Agenzia delle Entrate e della Riscossione (dominio   pec.agenziariscossione.gov.it) e la casella di destinazione era attiva (trattandosi di indirizzo risultante dall’indice INI-PEC).

Alla luce di ciò, il destinatario non poteva dolersi di non aver ricevuto comunicazione alcuna. Pertanto, anche se la notifica di atto giudiziario è stata effettuata per il tramite di un indirizzo PEC. non presente nei pubblici registri, secondo il principio del raggiungimento dello scopo, la notifica non può produrre alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.

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