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Camera di Consiglio

IL CONFLITTO DI INTERESSI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – Il caso in esame trae origine dall’impugnazione da parte di un condòmino di una delibera assembleare. In particolare, quest’ultimo impugnava la delibera nella parte in cui aveva deciso l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione e della rete fognaria condominiali affidandoli ad una società esterna, lamentando che l’amministratore di condominio fosse anche socio ed amministratore unico della società aggiudicataria e, dunque, in conflitto di interessi.

Il tribunale prendeva atto che la deliberazione era stata medio tempore revocata, tuttavia, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere, poneva le spese di lite in toto a carico del Condominio: ciò significava che il Giudice ravvisava un conflitto di interessi tra il deliberato e l’amministratore.

La Corte d’Appello, investita del caso, riformava la decisione, condannando al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio il condòmino attore, reputando che la qualità di socio ed amministratore unico della società aggiudicataria rivestita dall’amministratore di condominio non fosse causa di invalidità della delibera, non risultando nemmeno allegato che questi avesse indotto in un qualche errore l’assemblea, viziandone la volontà.

Il condòmino ricorreva per Cassazione dolendosi, in particolare del fatto che il giudice di secondo grado non aveva considerato che, a suo dire, comunque la delibera era stata adottata in una situazione di conflitto di interessi tra il condominio ed il suo amministratore, essendo quest’ultimo socio e amministratore unico della società aggiudicataria dei lavori. Il motivo veniva ritenuto infondato.

Secondo la Suprema Corte, infatti “il conflitto di interessi che la legge, a determinate condizioni, prende in considerazione come causa di annullamento della delibera assembleare è quello rinvenibile tra coloro che, partecipando al voto, concorrono alla formazione della volontà collettiva, laddove l’amministratore di condominio presenzia ma non partecipa all’assemblea e non ha diritto di voto, a meno che, ma la circostanza non è stata addotta, sia egli stesso condomino”.

Correttamente, dunque, il Giudice d’Appello aveva ritenuto la doglianza infondata, non essendo sussistenti, nel caso di specie, qualsivoglia deduzione e prova circa l’influenza che l’amministratore avrebbe esercitato sui votanti al fine di orientarne le scelte, soprattutto alla luce del fatto che quest’ultimo non aveva, in sede assembleare, alcun diritto di voto.

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