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LA RESPONSABILITA’ NELLA CAUSAZIONE DEL SINISTRO DA PARTE DELLA P.A. – Il caso in esame trae origine da un ricorso promosso dalla Polizia Locale a seguito ad un sinistro occorso per aver questi inseguito un veicolo che non si era fermato per i controlli; conseguentemente la Polizia Locale, azionati i dispositivi di emergenza, rincorreva il veicolo che procedeva a forte velocità onde sottrarsi a loro, speronando molte autovetture poste lungo la via e mettendo a repentaglio la pubblica incolumità.

Le auto collidevano e gli agenti riportavano lesioni personali. Di talché gli agenti convenivano in giudizio il conducente, il proprietario del veicolo che era sfornito di copertura assicurativa e l’impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (FGVS), al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, poiché il fuggitivo risultava essere l’esclusivo responsabile del sinistro, posta anche la condotta scriminata degli agenti. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e riconosceva che per i danni subiti avrebbero dovuto rispondere oltre al conducente anche il proprietario e la Compagnia assicurativa. L’Assicurazione proponeva appello ed il Tribunale, in parziale accoglimento della doglianza, rideterminava il quantum risarcitorio.

La compagnia assicurativa proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, lamentando che il Tribunale non aveva considerato la responsabilità del sinistro occorso a carico dei Vigili che guidavano la vettura, non potendo rilevare, dunque, le scriminanti operanti sul piano penalistico. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile, anche alla luce della ricostruzione puntuale del sinistro effettuata nel merito.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la collisione tra i due veicoli, come accertata dal Tribunale, non si limitava ad integrare un mero incidente stradale, ma doveva essere inquadrata “nell’ambito dell’operazione di pubblica sicurezza effettuata dagli agenti” avendo questi ultimi nell’adempimento di un dovere, ex art. 51 c.p. Ciò posto, doverosamente gli agenti dovevano attivarsi per fermare il fuggiasco al fine di procedere a tutte le contestazioni del caso, soprattutto alla luce della messa in pericolo dell’incolumità pubblica da parte del conducente.

In punto di diritto, affermava la Suprema Corte che: “lo scontro tra veicoli è qui una occasionale modalità dell’operazione di pubblica sicurezza, nell’ambito della più ampia fattispecie oggetto di esame, non diversamente da quanto potrebbe valutarsi se l’agente di polizia, tentando di arrestare un malvivente colto in flagranza di reato, sia rimasto coinvolto in una violenta colluttazione, riportando lesioni. Pertanto […] ne deriva che se la condotta dell’agente di polizia è scriminata sul piano generale […] ciò non può non valere anche con riguardo alla disciplina speciale dettata dall’art. 2054 c.c.: la collisione determinata dalla precisa scelta operativa dell’agente di polizia, dunque, non costituisce fatto illecito, pacifica essendo nella specie […] la proporzionalità della condotta, come accertato dal giudice del merito”.

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