
Camera di Consiglio
L’INTERESSE DEL MINORE A MANTENERE I RAPPORTI CON I NONNI – Il caso in esame trae origine dalla separazione giudiziale tra due genitori, in seguito alla quale il figlio minore veniva collocato presso la madre (residente in Puglia), con regolamentazione degli incontri con il padre, residente in Liguria.
I nonni paterni promuovevano un procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni chiedendo che venissero disposte le modalità di frequentazione con il nipote ritenute opportune, oltre che delle videochiamate. Il Tribunale disponeva che il nipote fosse portato a far loro visita una volta al mese con pernottamento (con spese a carico della madre); che i nonni potessero recarsi un fine settimana in Puglia per far visita al minore e che i nonni potessero stare con quest’ultimo anche alla presenza del padre. La madre proponeva reclamo per veder eliminato il diritto di visita autonomo dei nonni paterni stabilendo che questi potessero vedere il minore solo quando era previsto l’incontro con il padre. Medio tempore, attesa la grave conflittualità tra i genitori, il minore veniva affidato ai servizi sociali e, circa il diritto di visita, la Corte d’Appello evidenziava come fosse contrario all’interesse del minore il continuo viaggiare da una parte all’altra del Paese. Di talchè la Corte d’Appello accoglieva il reclamo riformando la decisione, sancendo che i nonni paterni avrebbero potuto stare con il nipote sia in Liguria che in Puglia quando quest’ultimo si trovava con il padre.
I nonni ricorrevano per Cassazione, lamentando come la decisione de qua avrebbe impedito agli ascendenti rapporti diretti e personali significativi con il nipote, senza tener conto che il padre avrebbe dovuto essere presente agli incontri con i medesimi.
La Suprema Corte riteneva il ricorso fondato: nel ribadire il pieno diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, in ossequio anche a quanto sancito dalla CEDU, significava ove il giudice ritenesse “di consentire che la frequentazione tra gli ascendenti ed il nipote esclusivamente alla presenza del genitore ex parte, deve espressamente motivare sul punto”, contemperando “la regolamentazione della frequentazione in modo proporzionato ed equilibrato con le altre esigenze di vita del minore”. La Corte d’Appello, infatti, non aveva definito se gli incontri con il nipote potessero avvenire anche in assenza del padre, né aveva definito in modo puntuale le modalità di incontro (di persona o mezzo apparati elettronici).
La Suprema Corte, dunque, rinviava alla Corte d’Appello affinché tenesse conto di tali principi e regolasse in maniera puntuale e definitiva le modalità di incontro tra nonni e nipote, sempre tenendo come principio la valutazione del supremo interesse del minore “in modo da rispettarne i tempi dedicati alla vita affettiva, sociale, scolastica e ludica e, nel contempo, inibire le potenziali occasioni di conflitto e favorire la necessaria spontaneità dei rapporti”.
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