Corner

Camera di Consiglio

ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ASSEGNO ALIMENTARE – Il Tribunale di Torino accoglieva nell’anno 2023 la richiesta del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, di vedersi corrispondere dalla madre una somma a titolo di contributo al mantenimento. Lo stesso Tribunale disponeva che il padre dovesse continuare a versare al figlio l’assegno che già versava. Invero, in seguito al divorzio dei genitori, il Tribunale aveva disposto la corresponsione nei confronti della madre di un contributo al mantenimento del figlio, somma che poi il padre aveva iniziato a versare direttamente allo stesso, il quale frequentava l’università ed era andato a vivere da solo, dopo aver vissuto con la madre.

La madre spiegava appello avverso la decisone del Tribunale di Torino: il Giudice di secondo grado riteneva pacifico che il frequentasse regolarmente l’università e che, dunque, si stesse attivando per conseguire la laurea; tuttavia, alla luce del fatto che la madre era contraria all’allontanamento del figlio dalla casa familiare e che era pronta ad accoglierlo presso la sua abitazione ed a mantenerlo per porre rimedio al proprio stato di bisogno, la Corte d’Appello rigettava la doglianza del figlio, deducendo come l’obbligo al mantenimento del figlio doveva ricondursi alle obbligazioni “sostanzialmente alimentari”, posto anche il contributo al mantenimento versato dal padre.

Il figlio ricorreva per Cassazione dolendosi, in di doleva della violazione e falsa applicazione della normativa afferente all’assegno di mantenimento che non poteva essere ritenuto avente natura alimentare. Secondo la Suprema Corte, l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente “si differenzia dall’obbligo alimentare vero e proprio, per le diverse finalità ed anche per il suo contenuto, pur potendo le due provvidenze in parte coincidere”. Invero, l’obbligo di mantenimento si configura all’interno della famiglia nucleare e “può comprendere anche la quota alimentare, ma ha un contenuto diverso, normalmente più ampio, e, diversamente dagli alimenti, non presuppone lo stato di bisogno”, dipendendo direttamente ed esclusivamente dal rapporto di filiazione e comprendendo l’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, assistenza morale e materiale ed a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard “di soddisfacimento corrispondente al tenore di vita economico e sociale goduto dalla famiglia quando era unita”.

Poiché il contributo al mantenimento non si riduce all’obbligazione alimentare, questo è dovuto sinché il figlio non raggiunga una indipendenza economica e non ha carattere di alternatività come l’obbligazione alimentare. Concludeva, dunque, la Suprema Corte che “non è […] previsto che il genitore obbligato al mantenimento possa scegliere unilateralmente di adempiere all’obbligo mediante accoglimento in casa del figlio da parte di uno dei genitori”, dovendo i genitori contribuire al mantenimento del figlio in modo proporzionale alle proprie sostanze. Il ricorso veniva accolto e la decisione rinviata alla Corte territoriale.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

Condividi
precedente

L’ombra di Caravaggio (Film, 2022)

successivo

CSW69 2025 a New York

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *