Camera di Consiglio
L’oltraggio a pubblico ufficiale si verifica solo alla presenza di più persone – Una recente sentenza della Corte di Cassazione costituisce il primo precedente sulla interpretazione del nuovo “oltraggio a pubblico ufficiale” punito dall’art. 341 bis del Codice Penale. Il caso: un uomo aveva offeso due vigili durante un servizio di controllo della circolazione stradale, mentre gli stessi gli stavano richiedendo i documenti per la identificazione.
La Suprema Corte ha riformato la sentenza di condanna, ritenendo non potersi ravvisare il reato dato che non vi era prova che altre persone, oltre alle tre coinvolte nei fatti (i due vigili e l’imputato), fossero state presenti al fatto ed avessero sentito le parole offensive pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali. In effetti la nuova formulazione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, reato abrogato nel 1999 e reintrodotto, con considerevoli modifiche nel 2009, contenuta nell’art.341 bis del Codice Penale, richiede, per la configurazione del reato, che l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale avvenga mentre egli compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, inoltre deve verificarsi in un luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di almeno altre due persone.
I Giudici di legittimità, quindi, correttamente applicando la norma, hanno non solo ritenuto non sussistere il reato quando l’offesa non è commessa in presenza di altre persone, ma anche nel caso in cui altre persone fossero sulla “scena del crimine” ma non avessero percepito le parole offensive pronunciate.
Ovviamente resta la diversa ipotesi, più lieve, di ingiuria (art.594 c.p.) aggravata dal fatto di averla commessa nei confronti di un pubblico ufficiale (art. 61 n.10 c.p.), per la quale non sussiste la necessità del requisito della presenza di più persone.
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[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]