Camera di Consiglio

Gara di velocità tra veicoli: per configurare il reato non serve il preventivo accordo – Nel caso che ci occupa l’imputato ed un altro automobilista avevano ingaggiato una gara di velocità, senza  un preventivo accordo, ma semplicemente ripartendo dal semaforo, correndo e superandosi ripetutamente, in modo tale da essere evidente che le due vetture si sfidavano a vicenda.  Il reato ipotizzato è quello previsto dall’art. 9 ter del Codice della Strada che punisce con la reclusione da sei mesi ad un anno e con al multa da Euro 5.000 ad Euro 20.000  “chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore”.

A fronte della condanna in appello l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione sostenendo che, non essendovi stato alcun atto organizzativo della pretesa gara, né, peraltro, alcun preventivo accordo tra i due contendenti di gareggiare, l’ipotesi delittuosa non appariva configurabile, a fronte di un semplice spontaneo rincorrersi, tutt’al più si sarebbe potuta ravvisare la sola sanzione amministrativa di cui all’art. 141 commi 5 e 9 del Codice della Strada, che stabilisce la regola secondo cui “il conducente non deve gareggiare in velocità”.

La Suprema Corte ha confermato la condanna rigettando il ricorso e delineando esattamente quali siano i presupposti per la configurazione del reato di cui all’art.9 ter. Infatti, per il più semplice illecito amministrativo è sufficiente l’utilizzo della sede stradale in maniera impropria rispetto alla normale circolazione, utilizzo finalizzato non alla sola circolazione, ma anche alla gara; perché sussista il reato, invece, è necessaria la sussistenza del dolo, anche indiretto, che è ravvisabile nella consapevolezza del conducente di mettersi in una condizione di pericolosità per sé e gli altri e nella volontà di assumere il rischio della detta pericolosità.

Detti elementi psicologici sono necessari e sufficienti perché sussista il reato ed il preventivo accordo di gareggiare non è elemento indispensabile, infatti l’accordo e l’organizzazione costituisce elemento necessario per il più grave reato che punisce l’organizzazione delle gare di velocità previsto dall’art.9 bis del Codice della Strada.

Concludendo, quindi, se ci viene voglia di sgommare al semaforo e superare in velocità altri automobilisti, è bene frenare subito i nostri impulsi.

©Futuro Europa®

[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]

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