Italia delle Regioni

Il recente voto del Senato sulla Riforma della Costituzione rappresenta un passaggio fondamentale per un assetto più moderno e funzionale del sistema istituzionale italiano, in cui Regioni, Comuni e autonomie locali avranno  un ruolo significativo”, lo hanno dichiarato Sergio Chiamparino, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e Piero Fassino, Presidente dell’Anci. “Si tratta adesso di proseguire questo cammino con l’esame e l’approvazione della legge alla Camera dei Deputati.  Un cammino che dovrà essere accompagnato da un confronto tra Stato Regioni e Comuni per mettere a punto – concludono Chiamparino e Fassino – tutte le scelte normative e organizzative necessarie a fare decollare nel migliore dei modi il nuovo assetto istituzionale e costituzionale”.

Per il Senato dei 100 non è più prevista l’elezione diretta. I membri del nuovo Senato verranno scelti dai Consigli regionali. Saranno 100, di cui 95 rappresentativi delle istituzioni territoriali e cinque senatori nominati dal presidente della Repubblica tra i cittadini “che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario’ per non più’ di sette anni e una sola volta“.

Con questa modifica viene  sancito il superamento dell’elezione diretta del Senato, che verrà eletto dai Consigli regionali e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, fra i propri componenti e fra i sindaci dei rispettivi territori nella misura di uno per ciascuno. La ripartizione dei seggi tra le regioni sarà proporzionale alla popolazione. Infine si delega a una legge ordinaria la modalità di elezione dei membri del nuovo Senato e si sancisce che “i seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio“. Viene mantenuta l’immunità per i nuovi senatori. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Spetterà a una legge approvata da entrambe le Camere disciplinare “le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.”

Ai senatori resterà’ però’ l’immunità parlamentare come ai deputati. Come noto sarà sempre necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza in caso di richiesta di arresto da parte del giudice o in caso di uso delle intercettazioni. Non verranno corrisposte nuove indennità. I nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che gli spetta in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. Resta l’indennità per i senatori a vita. Garantito anche ai senatori l’esercizio della funzione senza vincolo di mandato.

L’articolo 10 prevede che la funzione legislativa e’ esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per la legislazione elettorale degli enti locali e per le ineleggibilità e le incompatibilità di Presidenti di Regione, membri della Giunta e consiglieri regionali. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera e’ trasmesso al Senato che entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei componenti, può esaminarlo e, nei trenta giorni successivi, può deliberare proposte di modifica sulle quali la Camera.

Nelle materie riguardanti le autonomie regionali, e’ prevista una procedura rinforzata: la Camera può respingere le modifiche proposte dal Senato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. Attribuito al Senato competenza sulla tutela delle minoranze linguistiche.

Di particolare significato per le Regioni ed i Comuni è la previsione dei disegni di legge che dispongono nelle materie che riguardano i territori: la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a “maggioranza assoluta” dei suoi componenti. I disegni di legge di bilancio dello Stato approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

Per tali disegni di legge le modifiche sono ammesse solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Questa procedura legislativa rafforzata vale anche per la legge europea. In tema di legge di bilancio la Camera politica avrà l’ultima parola a maggioranza semplice sulle leggi di bilancio a fronte di eventuali rilievi del futuro Senato delle autonomie, che avrà tuttavia  un potere rafforzato nelle modifiche alla legge di contabilità, che regola il contenuto della legge di bilancio, le norme volte ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito. Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

Intanto giovedì 4 settembre  la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  si occuperà di due argomenti di particolare interesse: Esame della proposta di Accordo tra Governo e Regioni in sede di Conferenza Unificata per l’attuazione dell’articolo 1 comma 91 della Legge 56 del 2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province , sulle Province sulle unioni e fusioni di comuni”; Commissione Salute  Regione Veneto: confronto sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014.

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